Cassazione Penale, Ordinanza n. 03119/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità discende dalla mancanza di specificità del motivo, ritenuto meramente assertivo e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2025, deducendo un unico motivo con cui contestava il giudizio di penale responsabilità a suo carico. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico e non confronta le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello; in particolare, non vengono specificamente criticate le valutazioni rese a pagina 2-3 della sentenza impugnata. Da ciò la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.
Norme richiamate
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo, quindi perché non idoneo a confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la decisione impugnata senza prendere specificamente posizione sulle rationes decidendi poste a fondamento del rigetto in appello.
- Il requisito di specificità del ricorso impone una confutazione puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione del dissenso sul giudizio di responsabilità non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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