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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9010/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'accusa di concorso (istigatore/mandante) nel duplice omicidio del 21/11/2004 e nel concorso nella detenzione/porto delle armi. Le censure principali erano: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Massimo Molino per tardiva acquisizione al procedimento (acquisite nel 2021 dopo la scadenza dei termini d'indagine), (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà delle valutazioni sulla gravità indiziaria, sostenendo che Molino in realtà scagionerebbe o non individuerebbe il ruolo attivo di Cortese/Ciro, mentre le altre dichiarazioni (Accurso, Tamburrino, altri) sarebbero de relato, contraddittorie e prive di forza individualizzante; (iii) mancata messa a disposizione della difesa della fonoregistrazione dell'interrogatorio di Accurso ai sensi dell'art.141-bis cod. proc. pen.; (iv) assenza o venuta meno delle esigenze cautelari, soprattutto per Cortese alla luce del lungo intervallo temporale senza episodi violenti recenti e della presunta estinzione della faida/clan.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i ricorsi e confermato l'ordinanza impugnata. In particolare: (i) ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di Molino perché acquisite "aliunde" in altro procedimento (ferimento di Gennaro Casaburi) e dunque non frutto di indagini svolte dopo la scadenza dei termini nel procedimento principale, nel rispetto della giurisprudenza consolidata; (ii) ha dichiarato infondate le doglianze sulla fonoregistrazione ex art.141-bis, richiamando la giurisprudenza che tutela primariamente il dichiarante e non riconosce ai chiamati in reità un automatismo di inutilizzabilità per la mancata disponibilità della registrazione; (iii) ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale circa la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dei collaboratori (esame di personalità, spontaneità, precisione, costanza), nonché la convergenza e l'integrazione delle propalazioni, che colgono segmenti diversi e complementari dell'iter criminoso; (iv) ha escluso che le apparenti discrasie tra i racconti (es. ruolo di Cortese, presenza di Maione, esecuzione in due tempi) compromettano il quadro indiziario, essendo largamente superabili con una valutazione complessiva che li considera riscontri reciproci; (v) in merito alle esigenze cautelari ha richiamato la presunzione di sussistenza di tali esigenze per la natura del reato (art.275, comma 3) e ritenuto inammissibili le censure generiche; (vi) ha condannato i ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Consente al Tribunale di decidere in sede di riesame sulle misure cautelari; la Corte ha dato per corretta l'attività motivazionale del Tribunale nell'applicazione della misura custodiale.

  • art. 407, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Riferito al termine per esercizio dell'azione penale e alle conseguenze sul reperimento di nuovi elementi probatori; la Corte ha ribadito che elementi acquisiti dopo la scadenza dei termini possono essere utilizzati se provengono da procedure autonome e da fatti oggettivamente e soggettivamente diversi.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'acquisizione di atti provenienti da altri procedimenti: la Corte ha condiviso l'acquisizione di atti dal procedimento sul ferimento di Casaburi, ritenendoli utilizzabili nel rispetto delle condizioni di estraneità e autonomia investigativa.

  • art. 141-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la documentazione e la registrazione degli interrogatori dei collaboratori; la Corte ha interpretato la norma come finalizzata principalmente alla tutela del dichiarante, escludendo che la mancata disponibilità della fonoregistrazione costituisca automaticamente causa di inutilizzabilità per i chiamati in correità.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (per la natura del reato); la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione nel caso di delitti connessi alla faida/organizzazione, rafforzando la valutazione del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto che i ricorrenti siano condannati alle spese.

Massime di principio

  • Dichiarazioni acquisite "tardivamente" possono essere utilizzate se provengono da procedimenti diversi e autonomi (aliunde) e non sono il frutto di indagini svolte dopo la scadenza dei termini nel procedimento principale.
  • La valutazione della prova dichiarativa di collaboratori richiede l'accertamento della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca (spontaneità, precisione, costanza) e della capacità di riscontro reciproco su elementi individualizzanti; divergenze di dettaglio non annullano automaticamente la portata probatoria se le dichiarazioni risultano complementari.
  • La mancata messa a disposizione della fonoregistrazione di un collaboratore non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni rispetto ai chiamati in reità: l'obbligo di registrazione tutela primariamente il dichiarante.
  • Per reati connessi ad associazioni criminali e faide esiste una presunzione rafforzata circa le esigenze cautelari; per impugnare con successo una misura cautelare è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Contraddizioni apparenti tra dichiarazioni di collaboratori vanno valutate nel loro complesso: è spesso possibile che ciascuna testimonianza illumini fasi diverse dell'iter criminoso senza essere sovrapponibile parola per parola.
  • Nel ricorso per cassazione contro misure cautelari la mera riproposizione di questioni di fatto o critiche generiche sulla valutazione delle esigenze cautelari è spesso inammissibile; serve una contestazione giuridicamente e fattualmente circostanziata.

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