Cassazione Civile, Ordinanza n. 31340/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento con cui l'Ufficio aveva imputato a un socio al 40% di una società un maggior reddito di partecipazione, conseguente a un maggior reddito imponibile accertato in capo alla società. La CTP aveva annullato l'avviso ritenendo nulla la notifica e, quindi, maturata la decadenza dell'Ufficio; la pronuncia era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, ma nelle more ha depositato memoria di rinuncia al ricorso perché il contribuente aveva definito la propria posizione mediante definizione agevolata e pagamento delle somme dovute. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la rinuncia al ricorso, rilevando che essa era fondata sulla cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata del rapporto tributario. Ha quindi accolto la rinuncia e dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese in mancanza di costituzione dell'intimato e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la natura eccezionale della norma e la circostanza che l'amministrazione ricorrente è difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma eccezionale di stretta interpretazione; non si applica in caso di rinuncia al ricorso e, comunque, non opera per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione motivata dalla cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso preclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera comunque l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma citata.
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