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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1211/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 1211/2025 di reiezione del ricorso di primo grado, relativa a un provvedimento prefettizio incidente sulla prosecuzione del rapporto di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il lavoratore ha appellato la sentenza del TAR Calabria chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda un provvedimento prefettizio che determina, o comunque incide su, l'interruzione del rapporto di lavoro, fondato sulla contestata rilevanza di una presunta "minaccia". L'appellante ha evidenziato il carattere non univoco del tenore della minaccia e che la relativa querela era stata immediatamente rimessa. Il testo non espone ulteriori motivi di appello né il contenuto completo dell'atto prefettizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo prevalente, nella comparazione propria della fase cautelare, l'interesse dell'appellante a evitare l'interruzione del rapporto di lavoro e il conseguente pregiudizio irreversibile nelle more della decisione di merito. La valutazione è stata rafforzata dal tenore non univoco della contestata "minaccia" e dalla circostanza che la querela era stata immediatamente rimessa. L'accoglimento è disposto al fine del riesame da parte della Prefettura di Cosenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, l'interesse del lavoratore alla continuità del rapporto può prevalere sull'interesse pubblico all'immediata interruzione quando quest'ultima gli arrechi un pregiudizio irreversibile nelle more della decisione di merito.
  • La non univocità del contenuto di una condotta minacciosa e la rimessione immediata della querela possono incidere sulla valutazione cautelare della legittimità e dell'urgenza del provvedimento amministrativo fondato su tale condotta.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto ordinando il riesame della posizione da parte dell'amministrazione competente, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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