Ordinanza n. 2293/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 02.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “Rocco - Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza della dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione volta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta e a ottenere la nomina di un diverso commissario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio originario aveva ad oggetto l'annullamento del Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 18 ore di sostegno su 30 ore settimanali e l'accertamento del diritto all'assegnazione del docente di sostegno per l'intero orario di frequenza. Con sentenza semplificata n. 68/2026 il ricorso era stato accolto e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, era stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la propria incompetenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. Nel corso dell'udienza il difensore della parte ricorrente ha attestato l'avvenuto adempimento della sentenza. Il TAR ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690/2026 e successive pronunce, nonché che non sussistevano più le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. La decisione si fonda sia sull'avvenuto adempimento della sentenza, che escludeva l'attivazione del commissario ad acta, sia sul richiamo integrale alla motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690/2026 e delle successive ordinanze di identico contenuto, nelle quali l'istanza era stata ritenuta inammissibile e comunque confutata nel merito quanto alla disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Non è stata adottata una nuova nomina commissariale. Il dispositivo non contiene una specifica statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina del Commissario ad acta
La sentenza può disporre la nomina di un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione delle proprie statuizioni, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza per il caso di mancata ottemperanza presuppone che l'inadempimento persista; quando la decisione risulta adempiuta, vengono meno le condizioni per attivare il commissario e non occorre procedere alla sostituzione o alla nuova nomina richiesta da un'amministrazione.
- L'istanza con cui il soggetto designato commissario ad acta contesta la propria competenza e chiede la nomina di un diverso commissario è inammissibile quando non sussistono più le condizioni concrete per l'attivazione dell'organo commissariale e la questione è già stata esaminata dal giudice con precedenti ordinanze di identico contenuto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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