Cassazione Penale, Ordinanza n. 06496/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per difetto di specificità del motivo, osservando che l'inammissibilità deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/06/2024 deducendo, con un unico motivo, la presunta erroneità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La genericità del motivo di ricorso, desumibile dalla mancata correlazione con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese in appello non è sufficiente.
- La mancanza di correlazione tra i rilievi del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata integra difetto di specificità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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