Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06496/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per difetto di specificità del motivo, osservando che l'inammissibilità deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/06/2024 deducendo, con un unico motivo, la presunta erroneità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La genericità del motivo di ricorso, desumibile dalla mancata correlazione con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese in appello non è sufficiente.
  • La mancanza di correlazione tra i rilievi del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata integra difetto di specificità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.