Cassazione Penale, Ordinanza n. 00882/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la loro responsabilità per rapina pluriaggravata. L’unico motivo deduceva violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa, nonché omesso esame di prove decisive. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei giudizi di merito e a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non fossero attendibili e che fossero state trascurate prove decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche, reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, e soprattutto dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione compiuta e logicamente coerente sulla credibilità della persona offesa e sugli elementi di riscontro della sua narrazione. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione"
La norma viene evocata come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che la scelta delle fonti probatorie e la valutazione di attendibilità appartengono al merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione.
art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.
"privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso"
L’aspecificità del motivo, perché riproduttivo di doglianze già esaminate e finalizzato a una rivalutazione del fatto, integra causa di inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
"vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell’esistenza di vizi logici o giuridici della motivazione, non potendo estendersi alla rilettura del materiale probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, perché la selezione delle fonti di prova ritenute più persuasive appartiene al giudice di merito.
- Le censure sulla credibilità della persona offesa e sui contrasti testimoniali sono devolute al giudice di merito e non sono scrutinabili in cassazione se la motivazione impugnata è congrua, coerente e logicamente argomentata.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto, fondare da sole l’affermazione di responsabilità, senza essere soggette alle regole dell’art. 192, comma 3, c.p.p. come la prova dichiarativa collaborativa.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando sia aspecifico, cioè quando si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di omesso esame di prove decisive non è ammissibile se, in realtà, mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.
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