Cassazione Civile, Ordinanza n. 25285/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva ricevuto dagli organi della procedura l'incarico di assistere e rappresentare il fallimento in relazione a un sequestro conservativo tributario disposto dalla CTP. Dopo aver depositato un'istanza di inefficacia e/o estinzione della misura cautelare, il Giudice Delegato aveva liquidato il compenso in misura molto contenuta, applicando criteri a vacazione; il Tribunale di Siracusa aveva confermato la liquidazione, ritenendo che l'attività non rientrasse nell'art. 28 del D.M. n. 140/2012 perché non riguardava direttamente imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi o rimborsi, e che fosse corretta la liquidazione come attività assimilabile a quella dell'ausiliare del giudice. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 15, 17, 18, 28 e tabella C allegata del D.M. n. 140/2012, sostenendo che la prestazione era attività professionale difensiva svolta nell'ambito di un processo di cognizione e che il compenso dovesse essere determinato secondo le tariffe professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e non a vacazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il professionista aveva svolto una vera e propria prestazione d'opera professionale in favore della procedura, assistendo la curatela nella richiesta di rimozione di un provvedimento cautelare emesso in funzione di una pretesa fiscale. Perciò il compenso non poteva essere liquidato con criteri analoghi a quelli del consulente tecnico d'ufficio o a vacazione, ma doveva essere determinato secondo i criteri del D.M. n. 140/2012, con valutazione della natura, complessità e risultati della prestazione da parte del giudice di merito. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Siracusa in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro generale per la determinazione del compenso professionale, incompatibile con una liquidazione che assimili impropriamente la prestazione difensiva a quella dell'ausiliare del giudice
richiamato tra le norme poste a fondamento del criterio di liquidazione invocato dal ricorrente
richiamato come disposizione applicabile alla determinazione del compenso professionale
richiamato come disposizione applicabile alla determinazione del compenso professionale
ritenuto applicabile alla prestazione di assistenza e difesa svolta dal professionista per la procedura, perché l'attività era diretta a rimuovere un provvedimento cautelare fondato su una pretesa fiscale
tabella C allegata del D.M. n. 140/2012
invocata per la liquidazione del compenso del dottore commercialista e dell'esperto contabile
richiamato nel procedimento di merito per affermare l'inefficacia/procedibilità automatica delle azioni cautelari ed esecutive sui beni del fallito
menzionato per distinguere la figura del coadiutore da quella del professionista incaricato della difesa della procedura
Massime di principio
- Quando il curatore o gli organi della procedura affidano a un professionista un incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio, la prestazione resta una vera prestazione d'opera professionale e non può essere automaticamente assimilata all'attività del consulente tecnico d'ufficio o dell'ausiliare del giudice.
- Il compenso del professionista incaricato dalla procedura va determinato secondo i criteri previsti dalla disciplina tariffaria applicabile alla specifica attività svolta, tenendo conto del valore della pratica nei limiti della domanda e non con mero criterio a vacazione se l'attività non ha natura meramente ausiliaria.
- La natura, la complessità dell'attività svolta e i risultati conseguiti incidono sulla quantificazione del compenso, ma sono valutazioni riservate al giudice di merito una volta individuato il corretto criterio normativo di liquidazione.
- La qualificazione dell'attività professionale non dipende solo dall'oggetto immediato del giudizio, ma anche dalla funzione concreta dell'incarico affidato alla difesa della procedura rispetto al provvedimento da rimuovere.
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