Cassazione Penale, Sentenza n. 20037/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. chiedendo l'annullamento per mancata motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti e alla quantificazione della pena. In particolare ha denunciato l'omessa verifica della corretta qualificazione degli episodi (due furti pluriaggravati, uno consumato e uno tentato, e il porto ingiustificato di un'arma - piccone) e la mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena, con specifico riferimento agli aumenti per la continuazione fra i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in Cassazione soltanto censure concernenti la formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, il consenso del procuratore generale, il contenuto difforme della pronuncia del giudice e l'illegittimità della sanzione inflitta (es. pena illegale o eccedente i limiti edittali). Censure relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena sono inammissibili, salvo che comportino illegittimità della sanzione. È stata inoltre richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (27/10/2022) che ammette il ricorso per Cassazione, in casi specifici, per dedurre l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di concordato in appello (rideterminazione della pena a 1 anno e 2 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, conferma nel resto) resta operativa.
Norme richiamate
Regola il concordato in appello: consente la rideterminazione della pena per accordo delle parti; la Corte precisa che contro la sentenza emessa in questa sede sono ammissibili in Cassazione solo censure limitate (formazione della volontà, consenso del procuratore generale, contenuto difforme della pronuncia, illegittimità della sanzione).
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità de plano di taluni ricorsi; la Corte segnala l'esistenza di una disciplina che consente il rigetto d'ufficio di ricorsi non ammissibili.
Norma richiamata in relazione alle condizioni di proscioglimento; la Corte osserva che le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili se rinunciate nel concordato in appello.
Ha reintrodotto nel sistema il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado; la Corte ne evidenzia gli effetti sulla limitazione delle censure proponibili in Cassazione.
Richiamato storicamente in relazione alla disciplina previgente del patteggiamento in appello; la Corte segnala che la disciplina antecedente non era, di fatto, diversa quanto ai limiti delle censure.
Norma sul patteggiamento (anche in riferimento al regime previgente); la Corte la utilizza per confrontare la natura negoziale dell'accordo tra le parti e la limitazione delle censure successivamente proponibili.
Consente di imporre, in caso di motivi di ricorso infondati o inammissibili, il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per fissare l'importo di euro 4.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso una sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è ammesso soltanto per questioni che attengono alla formazione della volontà delle parti, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia del giudice o all'illegittimità della sanzione (es. pena illegale o oltre i limiti edittali).
- Le contestazioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti o alla quantificazione della pena sono in linea di massima inammissibili se sono state rinunciate con il concordato, salvo che tali censure dimostrino che la pena è illegale (per eccesso rispetto ai limiti di legge).
- È possibile, in casi particolari (v. Sez. Unite 27/10/2022), proporre ricorso per Cassazione per far valere l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di impugnare una sentenza di concordato in appello è necessario valutare attentamente la portata dei motivi ancora proponibili in Cassazione.
- Nel predisporre eventuali impugnazioni avverso sentenze di concordato in appello conviene concentrare le doglianze su vizi procedurali relativi alla formazione del consenso, sulla mancanza o irregolarità del consenso del procuratore generale, su eventuali incongruenze tra l'accordo delle parti e la pronuncia del giudice, o su profili chiari di illegittimità della pena.
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