Cassazione Penale, Ordinanza n. 36372/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero nella richiesta di una diversa lettura del materiale fattuale già valutato dal giudice di sorveglianza, senza cogliere la complessiva motivazione del diniego delle misure alternative. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il difensore del soggetto interessato ha impugnato l'ordinanza del 19 marzo 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla semilibertà. Il ricorso era articolato in tre motivi: i primi due denunciavano vizi di motivazione per la mancata valorizzazione della disponibilità di un lavoro; il terzo sosteneva, in termini generali, che i precedenti penali non erano sufficienti a fondare il rigetto della domanda di misura alternativa. La Corte ha rilevato che tali censure non si confrontavano pienamente con la ratio dell'ordinanza, basata sia sul rischio di recidiva desunto da precedenti e pendenze, sia sull'insufficienza del periodo di osservazione della personalità, sia per durata sia per mancato avvio di un effettivo processo di revisione critica.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
misura alternativa richiesta e negata dal tribunale di sorveglianza; il ricorso non ha superato la valutazione negativa fondata su rischio di recidiva e insufficiente percorso di osservazione
semilibertà
ulteriore misura alternativa richiesta e rigettata insieme all'affidamento in prova
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal tribunale di sorveglianza, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- Il giudice di sorveglianza può legittimamente fondare il diniego di misure alternative sul rischio di recidiva desunto da precedenti e pendenze, nonché sull'insufficienza del periodo di osservazione della personalità del condannato, anche sotto il profilo dell'assenza di un compiuto avvio di revisione critica.
- La disponibilità di un'attività lavorativa, pur rilevante in astratto, non impone di per sé l'accoglimento della richiesta di affidamento in prova o semilibertà se il quadro complessivo resta negativo rispetto alla prognosi di reinserimento e alla valutazione della personalità.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte provvede alle conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36291/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36292/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36294/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36295/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36296/2025 del 07/11/2025
- ordinanza_penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36297/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →