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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32796/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e non specifici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall'art. 496 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva escluso il beneficio con argomentazioni logiche e ineccepibili, in ragione della gravità del fatto. Il secondo e ultimo motivo contestava la sussistenza della recidiva. La Corte ha ritenuto tale censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva applicato correttamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza: la valutazione della recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro consumazione, ma deve considerare concretamente, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa evidenzi una perdurante inclinazione al delitto e abbia agito quale fattore criminogeno. Entrambi i motivi sono stati inoltre ritenuti indeducibili perché costituivano la pedissequa reiterazione delle censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

    È il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la decisione di merito è rimasta confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La non punibilità è stata esclusa perché il fatto è stato ritenuto connotato da gravità tale da non consentire l'applicazione del beneficio.

  • art. 133 c.p.

    criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere

    I criteri devono essere utilizzati concretamente nella valutazione della recidiva, esaminando il rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito motivi logicamente e in modo non contraddittorio sulla gravità concreta del fatto; tale valutazione non è censurabile in cassazione mediante una mera riproposizione delle doglianze già esaminate in appello.
  • La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei precedenti fatti o sull'arco temporale della loro consumazione, ma richiede un esame concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne, al fine di verificare l'esistenza di una perdurante inclinazione al delitto che abbia inciso causalmente sulla commissione del nuovo reato.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare le censure già proposte in appello e da quel giudice puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La riproposizione meramente pedissequa delle doglianze di merito non integra una critica argomentata alla decisione impugnata e rende il motivo non specifico o apparente.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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