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Sentenza

Sentenza n. 6668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta per i danni derivanti da un’informativa antimafia interdittiva successivamente annullata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore danneggiato)

Prevale il privato

La controversia

L’appellato aveva chiesto al Ministero dell’interno il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Catanzaro nei confronti delle attività economiche a lui riconducibili e successivamente annullata dal Consiglio di Stato. Deduceva che l’interdittiva e i conseguenti provvedimenti amministrativi avessero determinato la cessazione delle attività imprenditoriali, con perdita di redditività, compromissione della sfera personale e professionale e insorgenza di una patologia psichica. Il TAR aveva riconosciuto il danno emergente per spese peritali, il danno da perdita di chance e il danno non patrimoniale, escludendo invece il lucro cessante per l’impossibilità di ricostruire con sufficiente attendibilità la redditività delle attività. Il Ministero e l’UTG hanno appellato la sentenza deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 2043 c.c. e l’insussistenza della colpa dell’amministrazione: l’annullamento dell’interdittiva sarebbe derivato da una diversa valutazione dello stesso compendio indiziario e sarebbe configurabile un errore scusabile, tenuto conto dell’elevata discrezionalità e della natura prognostica del potere prefettizio. L’Amministrazione ha inoltre contestato il nesso causale e la prova del danno da perdita di chance, nonché il riconoscimento del danno non patrimoniale, prospettando l’incidenza di ulteriori vicende personali e giudiziarie sulla patologia lamentata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR, compensando le spese del grado. Ha precisato che l’annullamento di un provvedimento illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessari l’illegittimità, il danno ingiusto, il nesso causale e, salvo i settori in cui diversamente previsto, la colpa dell’apparato amministrativo. L’illegittimità dell’atto costituisce tuttavia un indice presuntivo, soggetto a prova contraria, della colpa dell’amministrazione. In materia di informative antimafia, l’ampia discrezionalità prefettizia e la natura prognostica della valutazione possono giustificare l’errore scusabile quando gli elementi acquisiti siano oggettivamente significativi e astrattamente idonei a sostenere una plausibile prognosi di permeabilità mafiosa, anche se successivamente ritenuti insufficienti dal giudice. Tale esimente presuppone però un’istruttoria completa e una corretta ricostruzione dei fatti. Nel caso concreto, l’annullamento dell’interdittiva non era dipeso da una mera diversa valutazione opinabile degli indizi, ma da una significativa carenza istruttoria: la Prefettura aveva omesso o non adeguatamente considerato assoluzioni, esiti favorevoli di procedimenti penali, il venir meno di misure di prevenzione e l’obsolescenza di fatti risalenti, elementi direttamente incidenti sull’attualità e consistenza degli indici di infiltrazione. L’errore scusabile è stato quindi escluso. Il Consiglio di Stato ha confermato anche il danno da perdita di chance, riconosciuto in misura contenuta sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, rilevando che l’Amministrazione non aveva formulato specifiche contestazioni metodologiche o valutative. È stato confermato il danno non patrimoniale, poiché il TAR aveva fondato il nesso causale tra l’interdittiva e la patologia psichica sulla documentazione sanitaria e medico-legale; le generiche deduzioni dell’Amministrazione sull’incidenza di ulteriori vicende non erano sufficienti a superare tale accertamento. È stata confermata la limitazione del risarcimento alle sole voci di danno adeguatamente dimostrate.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria da provvedimento amministrativo illegittimo richiede l’accertamento dell’illegittimità, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa dell’apparato amministrativo; l’annullamento dell’atto non produce automaticamente il diritto al risarcimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione: devono essere provati l’illegittimità, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa dell’apparato amministrativo.
  • L’illegittimità del provvedimento costituisce un indice presuntivo, ma non assoluto, della colpa dell’amministrazione; quest’ultima può superare la presunzione dimostrando circostanze idonee a configurare un errore scusabile, quali l’obiettiva incertezza normativa o fattuale, la novità della questione, contrasti interpretativi o la particolare complessità dell’accertamento.
  • Nelle informative antimafia, l’ampia discrezionalità prefettizia e la natura prognostica del giudizio possono giustificare l’errore scusabile quando gli elementi acquisiti siano oggettivamente significativi e astrattamente idonei a fondare una plausibile prognosi di permeabilità mafiosa, anche se successivamente giudicati insufficienti.
  • L’errore scusabile non è configurabile quando l’illegittimità dell’informativa antimafia derivi da una carenza istruttoria o dall’omessa considerazione di fatti rilevanti già esistenti al momento dell’adozione, tra cui gli esiti favorevoli di procedimenti penali o di prevenzione e il venir meno dell’attualità di fatti risalenti.
  • Il danno da perdita di chance può essere risarcito, anche quando non sia dimostrabile con sufficiente attendibilità il lucro cessante, purché la chance perduta e la relativa quantificazione risultino adeguatamente comprovate, anche mediante consulenza tecnica non specificamente contestata sotto il profilo metodologico.
  • La contestazione del nesso causale tra provvedimento illegittimo e danno non patrimoniale non può essere formulata in termini generici: l’amministrazione deve indicare elementi istruttori specifici idonei a infirmare l’accertamento fondato sulla documentazione sanitaria e medico-legale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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