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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35485/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico l'unico motivo: non erano indicati gli elementi posti a fondamento della doglianza, sicché il giudice dell'impugnazione non poteva individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione un provvedimento della Corte d'appello di Bologna, deducendo con l'unico motivo il difetto di motivazione sulla verifica della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La sentenza non indica i fatti contestati né il reato, e non consente di individuare ulteriori dati relativi alla decisione di merito. La Corte ha ritenuto il motivo generico perché, a fronte della motivazione reputata adeguata e congrua del provvedimento impugnato, il ricorrente non aveva indicato gli elementi a sostegno della censura.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla verifica della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico

    La doglianza relativa all'omessa verifica delle cause di non punibilità deve essere specificamente argomentata; nel caso deciso la mera deduzione del difetto di motivazione, senza indicare gli elementi sottostanti, è stata giudicata generica.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato

    Il motivo di impugnazione deve indicare gli elementi posti a fondamento della censura in modo da consentire al giudice di identificarne i rilievi e svolgere il controllo richiesto; la mancata indicazione determina la genericità del motivo.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo che, pur lamentando l'omessa verifica di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non indica gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi da esaminare.
  • Quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione adeguata e congrua, la contestazione della motivazione deve specificare gli elementi che ne evidenzierebbero il difetto; la censura priva di tale specificità non consente l'esercizio del sindacato in sede di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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