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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11122/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla morte della persona offesa. Le istanze di revisione si fondavano su una serie di cosiddetti "nova": (1) la ritrattazione scritta del còrreo Giuseppe Lo Biondo e intercettazione ambientale nel colloquio in carcere che attesterebbe pressioni sugli investigatori; (2) nuove consulenze tecniche sui tabulati telefonici (Comi e Cusani) che contesterebbero la geolocalizzazione e il conteggio dei contatti tra Lo Biondo e Bommarito; (3) nuovi sopralluoghi sul pozzetto con rilievi sulla ruggine e sulla modalità di apertura della botola; (4) nuove evidenze e chiarimenti sulla situazione economica di Bommarito, tali da ridimensionare il movente; il Procuratore generale e la difesa chiedevano che queste emergenze fossero ritenute prova nuova idonea a falsificare il giudicato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione. Ha confermato che le emergenze dedotte non costituiscono prova nuova idonea alla revisione: la ritrattazione di Lo Biondo è generica e priva di elementi specifici a comprovare la falsità della precedente deposizione; le consulenze difensive sui tabulati non fondavano metodologie scientifiche nuove ma una diversa valutazione di dati già disponibili e non sono risultate tali da rovesciare il complessivo quadro probatorio; i nuovi sopralluoghi e le analisi della ruggine sono circostanze marginali rispetto agli altri riscontri; la documentazione bancaria non smentisce il quadro del movente già valutato. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta solida e coerente: la condanna di primo grado rimane e Bommarito è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nonché rifusione delle spese alle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda l'istruttoria probatoria e la valutazione della prova; la Corte ricorda i limiti alle censure sulla motivazione e l'ambito di sindacabilità in cassazione.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Definisce i "nova" rilevanti ai fini di revisione; la Corte applica il principio che sono prove nuove non solo quelle sopravvenute ma anche quelle non acquisite o non valutate, salvo che non siano mere rielaborazioni di dati già noti senza metodologie nuove.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Disciplina la revisione e i criteri per valutare se la prova nuova può superare il giudicato; la Corte ne richiama la necessità di valutazione unitaria e globale delle nuove emergenze rispetto al giudicato.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sui mezzi di prova e sugli strumenti tecnici; citata nel contesto delle censure rivolte alle consulenze tecniche.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Riferita nei motivi che contestavano valutazioni probatorie e ammissibilità di prove nel procedimento.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma sulla revisione in caso di errore di fatto o di prova nuova; richiamata nel quadro delle impugnazioni.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine ai limiti dell'azione di impugnazione e all'istruttoria; la Corte osserva i limiti applicativi in sede di cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti delle censure ammissibili in cassazione riguardo alla motivazione; la Corte li applica per escludere doglianze improprie sulla valutazione delle prove di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese del ricorrente soccombente; applicata per liquidare le spese e la sanzione pecuniaria a carico di Bommarito.

Massime di principio

  • La sola ritrattazione extragiudiziale di un testimone d'accusa non costituisce di per sé prova nuova idonea alla revisione: occorrono elementi specifici e concreti che attestino la falsità della precedente deposizione o che rendano evidente l'inattendibilità del dichiarante.
  • Le nuove consulenze tecniche che si limitano a una diversa interpretazione di dati già conosciuti non costituiscono novità ai fini della revisione, salvo che non adottino metodologie scientifiche effettivamente nuove e riconosciute dalla comunità scientifica.
  • Il giudice della revisione deve compiere una valutazione unitaria e comparativa tra le prove nuove e il compendio probatorio originario; è necessario dimostrare che i nova, da soli o congiuntamente, producono un ragionevole dubbio tale da non consentire più la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Le valutazioni di attendibilità delle intercettazioni, delle ritrattazioni e dei riscontri tecnici sono questioni di fatto che spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Analisi tecnico-scientifiche sulla geolocalizzazione tramite celle devono tener conto della pianificazione della rete e delle tecnologie esistenti al tempo dei fatti; rilievi basati su piani o dati temporaneamente successivi possono avere valore limitato.
  • La dimostrazione del movente economico richiede documentazione complessiva e contestualizzata: la rilevanza di singole poste (es. una rata scaduta) va valutata insieme al quadro finanziario complessivo e ad altri riscontri probatori.

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