Cassazione Penale, Ordinanza n. 28950/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta ferma, non essendo stata superata la decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. I motivi di ricorso investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, l'elemento soggettivo del dolo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la misura della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per il delitto di evasione.
Invocata nel ricorso come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- Le doglianze su elementi costitutivi del reato e sull'elemento soggettivo devono essere specifiche e argomentate in modo coerente con la motivazione impugnata; se generiche, determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La mancata concessione della particolare tenuità del fatto può essere contestata in cassazione solo con motivi specifici e pertinenti, non attraverso censure apodittiche o meramente reiterative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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