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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09783/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto straniero che aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, deducendo di aver conosciuto il contenuto delle accuse solo successivamente, tramite l'acquisizione da parte del difensore di fiducia di copia della sentenza/decreto. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto tardiva l'istanza, individuando il dies a quo nella notifica del provvedimento di revoca del decreto di sospensione, avvenuta il 10/02/2024, momento dal quale il soggetto avrebbe avuto effettiva conoscenza del provvedimento non impugnato. Nel ricorso per cassazione si denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 175, comma 2-bis, c.p.p., sostenendosi che, in quanto straniero, il ricorrente avrebbe potuto conoscere compiutamente il contenuto del provvedimento solo con la successiva acquisizione formale della copia da parte del difensore, e non già con la notifica della revoca della sospensione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondate le doglianze difensive perché il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni decorre dalla effettiva conoscenza del decreto, intesa come sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi, desumibile anche dalla comunicazione di un atto formale o da un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci tale momento. Nel caso concreto, la notifica della revoca del decreto di sospensione è stata correttamente considerata momento di effettiva conoscenza. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 comma 2 c.p.p.

    richiamato come base del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rimessione in termini

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    invocato dal ricorrente come vizio di legittimità per violazione di legge processuale

  • art. 175 comma 2-bis c.p.p.

    norma sulla restituzione nel termine per proporre opposizione, interpretata nel senso che il termine decorre dalla effettiva conoscenza del decreto e dei suoi estremi

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 175 c.p.p.

    menzionato indirettamente nel riferimento alla disciplina della restituzione nel termine per impugnare un decreto penale di condanna

Massime di principio

  • In materia di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che richiede la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi.
  • La prova della conoscenza effettiva può ricavarsi anche dalla notifica di un atto formale diverso dal decreto, purché quell'atto consenta di individuare senza equivoci il momento in cui l'interessato ha preso cognizione del provvedimento da opporre.
  • La mera deduzione difensiva di una conoscenza tardiva, non accompagnata da elementi idonei a superare la ricostruzione del giudice di merito/esecuzione, non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso si risolve nella sola contestazione del principio di diritto applicato correttamente dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore interpretativo della norma, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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