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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00720/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria di reiezione del ricorso contro il provvedimento relativo agli apparecchi da gioco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa individuale ha appellato la sentenza del TAR Liguria n. 720/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. L'istanza cautelare prospettava un pregiudizio derivante dalla rimozione degli apparecchi da gioco, in ragione dell'entità dei guadagni connessi e della loro apparente prevalenza rispetto ai ricavi delle altre attività esercitate nel locale. Dal testo non emergono ulteriori motivi di appello né le specifiche censure dedotte contro il provvedimento impugnato o la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che gli apparecchi da gioco siano collocati in un locale nel quale si svolgono anche altre attività imprenditoriali e che la loro rimozione, pur incidendo su guadagni rilevanti e apparentemente prevalenti, non comporti automaticamente e inevitabilmente la chiusura dell'esercizio. Ha inoltre valorizzato il precedente rigetto della sospensiva in primo grado e la già fissata udienza del 7 maggio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La rimozione di apparecchi da gioco installati in un locale ove si svolgono anche altre attività imprenditoriali non dimostra, di per sé, un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dalla conseguente chiusura dell'esercizio, quando non risulti che la rimozione renda automaticamente e inevitabilmente necessaria tale chiusura.
  • Nella valutazione del periculum in mora in sede cautelare possono assumere rilievo sia il rigetto di una precedente istanza cautelare in primo grado sia la prossimità dell'udienza di merito, quali elementi idonei a escludere l'urgenza della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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