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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07430/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza/decreto del 5.5.2023 con cui la Corte d'Appello di Torino ha disposto la revoca parziale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo il 1° marzo 2022. La ricorrente ha dedotto che l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 fosse proposta nei termini, invocando la modificazione del regime impugnatorio per effetto della riforma (introduzione del "rito semplificato di cognizione" disciplinato dagli artt. 281-decies e segg. c.p.c.) e sostenendo che, in assenza di notifica ma con mera comunicazione di cancelleria, dovesse applicarsi il termine ordinario (sei mesi dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.) e non il termine breve di 30 giorni richiamato dalla Corte d'Appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che a seguito della riforma l'art. 15 D.Lgs. 150/2011 rinvia al rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e segg. c.p.c.), il cui regime impugnatorio è quello ordinario previsto dall'art. 281-terdecies c.p.c. (la sentenza è impugnabile nei modi ordinari). Ne consegue che, quando il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato non sia stato notificato ma solo comunicato dalla cancelleria, il termine per proporre opposizione decorre secondo i "modi ordinari": in mancanza di notifica, il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.) si applica. Perciò la Corte ha censurato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato tardiva l'opposizione; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per decidere nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Individua il procedimento speciale di opposizione avverso i provvedimenti di liquidazione e i provvedimenti correlati al patrocinio a spese dello Stato; la Corte conferma che il rimedio resta quello speciale ex art. 170 ma disciplinato dal richiamo all'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e, perciò, dal rito semplificato di cognizione.

  • art. 15 D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150

    Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo

    Dopo la modifica normativa la disposizione rimanda espressamente al rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia; la Cassazione interpreta il rinvio nel senso che il regime impugnatorio applicabile è quello previsto dal rito semplificato stesso.

  • art. 281-terdecies c.p.c.

    La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

    La norma del rito semplificato prevede che la sentenza segua il regime impugnatorio ordinario: dunque, in assenza di regole speciali che prevedano termini abbreviati decorrenti dalla mera comunicazione, si applicano le norme ordinarie (es. art. 327 c.p.c.).

  • art. 327 c.p.c.

    Dispone il termine ordinario di sei mesi per le impugnazioni decorrente dalla pubblicazione della sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile questo termine quando il provvedimento non è stato notificato ma solo pubblicato/comunicato dalla cancelleria.

  • artt. 702-bis – 702-quater c.p.c. (regime anteriore, ora abrogati)

    Nel regime precedente tali norme prevedevano termini brevi (es. 30 giorni) e riconoscevano alla comunicazione di cancelleria valore equivalente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine. Con l'abrogazione è venuto meno tale regime speciale, giustificando il ritorno al termine ordinario quando manca la notifica.

  • art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per modificazioni della situazione reddituale; la Corte ricorda che il provvedimento di revoca è opponibile con il procedimento speciale di cui all'art. 170.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della riforma (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023) le controversie ex art. 170 DPR 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione; il relativo regime impugnatorio è quello ordinario richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.
  • Se il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato non è stato notificato ma solo comunicato dalla cancelleria, il termine per proporre opposizione è il termine "lungo" ordinario (sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.), non il termine abbreviato di 30 giorni che operava nel vecchio rito sommario.
  • Il beneficiario dell'assistenza giudiziaria ha legittimazione a impugnare il provvedimento di revoca parziale per contestarne la decorrenza del beneficio (non è prerogativa limitata al difensore).
  • In presenza di provvedimenti emessi dopo la data di efficacia della riforma bisogna verificare sempre se la notifica sia stata eseguita: la notifica avvia termini più brevi; in sua assenza è prudente considerare come decorrenza il termine lungo e, quindi, agire entro sei mesi dalla pubblicazione.
  • Per evitare rischi di decadenza, il difensore deve curare la prova della data di comunicazione/avvenuta pubblicazione e, quando possibile, chiedere o sollecitare la notifica del provvedimento oppure proporre impugnazione entro il termine ordinario di sei mesi se la notifica non è intervenuta.
  • Per procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 rimangono applicabili le regole anteriori; occorre sempre vagliare la data di instaurazione del procedimento per determinare il regime transitorio applicabile.

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