Cassazione Civile, Sentenza n. 07437/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d’appello, dell’obbligo di arretramento di 20 cm delle bow-windows realizzate sul loro fabbricato: contestano la metodologia di misurazione adottata (sostengono che la distanza va misurata dalla linea mediana del muretto di confine e non dalla faccia esterna), la mancata applicazione di disposizioni legislative sopravvenute (tolleranza del 2% introdotta dalla legge n. 106/2011 e richiamata nel D.P.R. n. 380/2001), e deducono violazioni probatorie e di diritto in relazione al difetto di interesse all’azione e ad eventuale comportamento emulativo. I resistenti (controricorrenti/ricorrenti incidentali) chiedevano invece, tra l’altro, che le bow-windows fossero qualificate come superficie coperta per il calcolo delle distanze, e che fosse disposta la rimozione o il risarcimento per il deflusso delle acque e l’adozione di opere per la loro regolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Aiello e Mantovano (quindi ha confermato, in linea di massima, la decisione di merito riguardo all’arretramento di 20 cm), ma ha accolto due motivi del ricorso incidentale proposto dai resistenti: (i) ha censurato la Corte d’appello per non aver indicato il regolamento locale e il suo contenuto applicabile né motivato compiutamente la qualificazione delle bow-windows ai fini del computo delle distanze (principio iura novit curia e necessità di spiegare quale normativa locale si applica); (ii) ha ritenuto che la Corte d’appello non abbia adeguatamente esaminato la domanda relativa al convogliamento/deflusso delle acque e non abbia dato risposta alla censura incidentale su tale punto (violazione dell’art. 112 c.p.c.). Il terzo motivo incidentale (sui dossi di rallentamento) è stato invece respinto come inammissibile/insussistente. Conseguenza: la sentenza impugnata è cassata limitatamente alle censure accolte e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; la Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali se dovuto.
Norme richiamate
art. 873 c.c. e seguenti (distanze tra costruzioni)
Le distanze legali tra edifici sono di natura pubblicistica e vanno rispettate senza margini di tolleranza discrezionale; la nozione di "costruzione" è unitaria e le sporgenze che costituiscono corpo di fabbrica (es. balconi di apprezzabile profondità) sono computabili nel calcolo delle distanze
art. 950 c.c. (vedute)
Richiamato nel contesto delle distanze e delle misurazioni tra proprietà confinanti come presidio dei limiti di tutela dei diritti di proprietà
D.P.R. n. 380/2001, art. 34 (comma 2-ter testo previgente)
2-ter – Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali
La previsione 2% (tolleranza) riguarda le difformità rispetto al titolo abilitativo/progetto (tolleranze di cantiere) e non deroga alle distanze legali dal confine; pertanto non può essere utilizzata per giustificare il mancato rispetto delle distanze tra privati
D.P.R. n. 380/2001, art. 34-bis (tolleranze costruttive, testo successivo all'abrogazione del 2-ter)
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo....
Anche la nuova disciplina delle "tolleranze costruttive" prende come riferimento le misure del titolo abilitativo e non le distanze legali dal confine; si applica nei rapporti con la pubblica amministrazione in tema di conformità edilizia, non per creare una deroga generica alle distanze tra privati
legge n. 106/2011 (richiamo alla tolleranza del 2%)
La legge ha introdotto la nozione di tolleranza costruttiva (2%) rispetto al progetto approvato; la Corte interpreta tale normativa come inapplicabile per giustificare violazioni delle distanze legali tra proprietà confinanti
D.Lgs. n. 115/2008, art. 11 (richiamata)
La norma che disciplina deroga per interventi di riqualificazione energetica non consente, secondo la Corte, di derogare alle norme sulle distanze tra edifici tra privati; eventuali effetti sono sul rapporto con la disciplina urbanistico-edilizia e l'amministrazione
art. 112 c.p.c.
Obbligo del giudice di affrontare e motivare tutte le questioni rilevanti per la decisione: la mancata risposta su specifiche doglianze (qui: deflusso delle acque) integra motivo valido di cassazione
art. 116 c.p.c.
Limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito: la Cassazione controlla solo vizi di diritto o vizi gravi di motivazione, non una rivalutazione libera delle prove
art. 100 c.p.c.
Norma richiamata in relazione all'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e al suo valore probatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'attività istruttoria e le misurazioni eseguite dal CTU nel merito contestato
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (nullità per violazione di norme processuali, violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo ecc.); la Corte ha esaminato i motivi alla luce di tali previsioni distinguendo ammissibili, inammissibili e fondati
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali
artt. 2 e 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 1175 c.c. (richiamati dalla parte)
Le censure costituzionali e convenzionali proposte dai ricorrenti (es. abuso del diritto, interessi processuali) sono state valutate alla luce del principio che il proprietario ha interesse a tutelare il proprio diritto reale e che le norme sulle distanze sono di finalità pubblicistica e non tollerano margini discrezionali
Massime di principio
- Quando la linea di confine è costituita da un muro comune, la distanza si misura rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza e non dalla linea mediana; le misurazioni del CTU effettuate dalla faccia esterna del muro sono conformi alla giurisprudenza
- Le "tolleranze" del 2% introdotte in materia edilizia riguardano lo scostamento rispetto al titolo abilitativo/progetto (tolleranze di cantiere) e non autorizzano automaticamente lo sconfinamento rispetto alle distanze legali tra proprietà: esse operano principalmente nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Il principio iura novit curia impone al giudice di merito di indicare quale regolamento locale si applica e di enucleare il contenuto normativo rilevante quando da esso dipendono le decisioni sulle distanze
- La domanda volta a tutelare un diritto reale (es. rispetto delle distanze) non va considerata di per sì emulativa: il proprietario ha sempre interesse a difendere il proprio diritto anche se la violazione sia contenuta in pochi centimetri
- Su questioni inerenti il deflusso delle acque o l'asservimento dei fondi, il giudice di merito deve dare espresso e motivato riscontro alle doglianze e alle richieste probatorie; l'omessa valutazione specifica può costituire motivo di cassazione
- La Cassazione sindaca la corretta applicazione del diritto e la completezza della motivazione; le contestazioni che mirano soltanto a una diversa valutazione del compendio probatorio sono, in linea di principio, inammissibili salvo carenze gravi di motivazione
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