Cassazione Penale, Ordinanza n. 10221/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva ritenuto sussistente la condotta volontaria e oppositiva e aveva negato la detenzione domiciliare sostitutiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, deducendo: 1) violazione dell'art. 337 c.p., assumendo che la condotta fosse colposa ed estemporanea e quindi non idonea a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale; 2) violazione dell'art. 582, primo comma, n. 5-bis c.p. per il carattere asseritamente colposo delle lesioni, oltre a censura sull'erronea applicazione dell'art. 20-bis c.p. per mancata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva; 3) con memoria successiva, vizio di motivazione sulla concreta idoneità della condotta a incidere sull'azione del pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto i primi due motivi aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva qualificato la condotta come volontaria e oppositiva, e tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato il diniego della sanzione sostitutiva richiamando due pregresse violazioni della detenzione domiciliare e formulando una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni.
Norme richiamate
La censura difensiva mirava a escludere la resistenza a pubblico ufficiale sostenendo che la condotta fosse solo colposa ed estemporanea; la Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva già motivato nel senso della volontarietà e oppositività della condotta.
art. 582, primo comma, n. 5-bis c.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la qualificazione giuridica delle lesioni come non colpose; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ritenendo il motivo aspecifico rispetto alla motivazione di appello.
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione di diniego della sanzione sostitutiva fondata su pregresse violazioni della detenzione domiciliare e sulla conseguente prognosi negativa circa l'osservanza delle prescrizioni.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La deduzione dell'assenza di dolo o della mera colpa non può fondarsi su una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo sulla volontarietà della condotta.
- Il diniego di una sanzione sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi concreti idonei a formulare una prognosi negativa sul futuro rispetto delle prescrizioni, come pregresse violazioni di misure o benefici analoghi.
- Il motivo aggiunto che contesti la concreta offensività o idoneità della condotta, ma richieda una nuova valutazione delle risultanze probatorie, è inammissibile in cassazione.
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