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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13112/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento di alcuni crediti derivanti da rapporti bancari: un credito ipotecario per residuo di mutuo, un credito chirografario per finanziamento, conto anticipi e conto corrente, e un ulteriore credito ipotecario per residuo di altro mutuo. Il giudice delegato aveva rigettato tutte le domande; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto solo in parte l’opposizione del creditore, ammettendo alcuni importi in via chirografaria e ipotecaria e rideterminando al ribasso altri crediti, anche sulla base di una consulenza tecnica contabile e del rilievo del superamento del tasso soglia per uno dei mutui. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando l’erroneo esame e valutazione delle prove relative al credito bancario: ha sostenuto che il tribunale avrebbe male interpretato la documentazione prodotta, in particolare la certificazione ex art. 50 t.u.b. e il piano di ammortamento, e avrebbe erroneamente ricostruito il residuo debito di un mutuo ipotecario. Inoltre ha contestato i calcoli della c.t.u. sul mutuo ipotecario per asserito superamento del tasso soglia, lamentando confusione tra interessi moratori e corrispettivi. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale documentale e della consulenza tecnica, cioè una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva articolato correttamente un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitandosi a contrapporre una lettura diversa degli atti. Le doglianze sul tasso soglia sono state ritenute altresì generiche e non autosufficienti. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento non ha resistito. È stato infine disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentita la richiesta di una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, rispettando gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione occorre depositare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.

  • art. 50 t.u.b.

    La certificazione bancaria è richiamata come documento probatorio del residuo debito; nel caso concreto il tribunale le ha riconosciuto valore confessorio stragiudiziale per una delle poste.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione della documentazione o della consulenza tecnica.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male o incompletamente le prove.
  • Le doglianze che denunciano errori di calcolo o di ricostruzione del credito devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando puntualmente il dato documentale rilevante e il passaggio decisivo trascurato dal giudice.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la contestazione della quantificazione del credito bancario, se impostata come mera critica alla lettura degli atti, è inammissibile in cassazione se non si traduce in un effettivo vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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