Cassazione Penale, Ordinanza n. 37924/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena ma ha confermato la responsabilità per tre reati tributari. I motivi di ricorso, entrambi formalmente ricondotti al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contestavano: 1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione dei criteri di valutazione della prova, sostenendo che il compendio istruttorio non consentisse di accertare gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, la fittizietà delle operazioni economiche e il profitto del reato; 2) in modo analogo, la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto provata la falsità delle fatture emesse, contestando l'interpretazione degli elementi indiziari relativi all'oggetto sociale della società emittente, alla necessità del trattamento fitosanitario e alla genericità dei documenti di trasporto. La Cassazione ha ritenuto che tali censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze non denunciavano reali fratture logiche o contraddizioni della motivazione, ma si limitavano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella, ritenuta congrua e coerente, svolta dalla Corte di appello. Ha quindi confermato la sentenza impugnata quanto alla responsabilità penale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della coerenza e congruità logica dell'apparato argomentativo, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle prove.
Richiama i criteri di valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che la loro applicazione concreta spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È uno dei reati tributari per i quali è stata confermata la responsabilità; dal testo non emerge la specifica qualificazione ulteriore oltre al richiamo del capo d'imputazione.
È uno dei reati tributari contestati e confermati in appello; la Corte richiama la falsità delle fatture per operazioni inesistenti.
D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater
È uno dei reati tributari contestati e confermati in appello; il testo della decisione non specifica ulteriormente il fatto tipico sottostante.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione è ammissibile solo se denuncia specifiche illogicità, contraddizioni o premesse fattuali inesistenti o travisate; non è consentito chiedere una diversa lettura delle prove.
- Il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione: la selezione e la valutazione degli elementi probatori restano riservate al giudice di merito.
- Non integra travisamento della prova la mera contestazione del significato probatorio attribuito dal giudice a un elemento istruttorio; occorre indicare un errore percettivo decisivo e dimostrarne la rilevanza sulla tenuta logica della motivazione.
- Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi convergenti e sviluppa una motivazione plausibile e coerente, la censura che proponga una ricostruzione alternativa dei fatti si risolve in un inammissibile tentativo di terza valutazione del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, opera la regola di condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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