Cassazione Civile, Ordinanza n. 09103/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di una procedura di amministrazione straordinaria avviata sotto la disciplina previgente e poi convertita in fallimento. I curatori del fallimento hanno promosso, prima in sede ordinaria ex art. 263 c.p.c. e poi in sede concorsuale ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999, la contestazione del rendiconto dei cessati commissari liquidatori, lamentando in particolare il pagamento di crediti prededucibili senza previa ammissione allo stato passivo e senza autorizzazione dell’autorità di vigilanza. I commissari hanno ricorso per cassazione con tre motivi: 1) hanno sostenuto che la previa azione di rendiconto ordinaria avrebbe consumato il potere di contestazione in sede concorsuale, con approvazione implicita del conto per la mancata prosecuzione del giudizio ordinario; 2) hanno dedotto che il giudice ordinario non potesse sindacare la gestione di una procedura sottoposta a vigilanza amministrativa e che comunque vi fosse giudicato esterno; 3) hanno affermato che i pagamenti contestati fossero coperti dall’art. 111-bis l. fall. e che, in ogni caso, la disciplina fallimentare non fosse applicabile ratione temporis alla procedura di amministrazione straordinaria regolata dalla normativa speciale previgente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’azione di rendiconto ordinaria ex art. 263 c.p.c. e la contestazione del conto nella sede concorsuale ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999 hanno natura, oggetto e funzione diversi, sicché la pendenza o la proposizione dell’una non preclude l’esercizio dell’altra. Ha escluso che la mancata prosecuzione del giudizio ordinario valesse come approvazione del rendiconto, rilevando invece che la cessazione della materia del contendere ha natura meramente processuale e non produce giudicato sostanziale sul merito, salva la sola statuizione non definitiva sull’obbligo di rendere il conto. Ha inoltre precisato che l’autorità amministrativa di vigilanza può autorizzare il deposito del rendiconto, ma ciò non impedisce il successivo controllo giudiziale in sede di contestazione da parte degli interessati. Quanto ai pagamenti di crediti prededucibili, ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo, osservando che i ricorrenti non si confrontavano con la reale ratio decidendi e che l’art. 111-bis l. fall. non si applica alla procedura speciale di amministrazione straordinaria regolata dalla disciplina previgente. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3; comma 4; comma 1
Prevede il deposito del rendiconto dei commissari liquidatori e consente la contestazione da parte di chiunque vi abbia interesse, con controllo giudiziale successivo; il controllo dell’autorità amministrativa non preclude quello del tribunale.
L’azione ordinaria di rendiconto è un giudizio di cognizione speciale, facoltativo e autonomo, volto a far rendere il conto al gestore; la sua mera proposizione non consuma il potere di contestazione nella sede concorsuale.
Solo l’approvazione del conto nel giudizio di rendiconto preclude ulteriori contestazioni in separato processo.
In caso di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento richiama la disciplina del rendiconto concorsuale.
È richiamato quale disciplina del rendiconto del curatore/gestore nella procedura concorsuale, con facoltà degli interessati di proporre contestazioni.
Non è applicabile ratione temporis alla procedura di amministrazione straordinaria soggetta alla disciplina speciale previgente.
Richiamato per affermare che i pagamenti delle prededuzioni richiedono un formale provvedimento autorizzativo; nella procedura speciale i poteri corrispondenti spettano all’autorità amministrativa.
Indicano che, nelle procedure concorsuali liquidatorie, il gestore è tenuto ex lege al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale.
art. 38, secondo comma, l.fall.
L’accertamento del rendiconto concorsuale può, ma non necessariamente deve, estendersi alla responsabilità personale del gestore per atti pregiudizievoli alla massa o ai creditori.
I commissari gestiscono il patrimonio della società in sostituzione degli amministratori e devono rendere conto della gestione.
Richiamato per affermare il dovere di rendere il conto ai curatori del fallimento successivamente dichiarato.
art. 89, secondo comma, l. fall.
Richiamato quale base del dovere di rendere il conto al fallimento dopo la conversione.
art. 310, secondo comma, c.p.c.
L’estinzione del processo lascia ferme le sentenze non definitive di merito pronunciate nel corso del giudizio, se divenute definitive.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 l. n. 228/2012
Norma richiamata per l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel rendiconto, la mera proposizione di un giudizio ordinario non impedisce di contestare successivamente il conto nella diversa sede speciale prevista dalla disciplina concorsuale, quando il conto venga depositato in quella sede.
- Il giudizio di rendiconto ordinario ex art. 263 c.p.c. e il rendiconto concorsuale hanno oggetto e funzione diversi: il primo mira a ottenere la resa del conto e, se del caso, l’accertamento del dare/avere; il secondo verifica la correttezza della gestione del soggetto nominato nella procedura e, eventualmente, la sua responsabilità.
- La cessazione della materia del contendere ha natura processuale e non equivale ad approvazione del rendiconto né determina, di per sé, giudicato sostanziale sul merito della gestione.
- In materia di amministrazione straordinaria convertita in fallimento, il commissario liquidatore che abbia gestito il patrimonio altrui è tenuto a rendere il conto ai curatori del fallimento, e la curatela rientra tra gli interessati legittimati a formulare contestazioni.
- L’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza al deposito del rendiconto non esaurisce il controllo sulla gestione e non preclude il successivo sindacato giudiziale sulle contestazioni degli interessati.
- Le norme speciali della procedura di amministrazione straordinaria prevalgono sulla disciplina generale successiva del fallimento quando la procedura sia stata instaurata sotto il regime previgente, salvo espressa disciplina di raccordo.
- Nei giudizi di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato.
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