Cassazione Penale, Sentenza n. 2821/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che aveva dichiarato l'inefficacia del decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso il 29 maggio 2024 nei confronti di Jakimi Alfret per il reato di truffa aggravata. L'impugnazione deduceva violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 324, comma 7, c.p.p., in combinato disposto con gli artt. 309, commi 5 e 10, e 324, comma 5, contestando inoltre il calcolo del dies a quo per il termine di 10 giorni per la pronuncia del Tribunale (il Procuratore sosteneva che la trasmissione degli atti fosse avvenuta il 17 luglio, non 47 o 42 giorni prima, e che il termine per la trasmissione previsto dall'art. 324, comma 3 fosse di un giorno e non assoggettabile al termine perentorio di 5 giorni dell'art. 309, comma 5).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che, anche riallocando il dies a quo come prospettato dal Procuratore, non sarebbe derivata alcuna utilità concreta tale da consentire l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inefficacia del decreto di sequestro; quindi il ricorso era un 'conato' privo di esito concreto. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito delle questioni temporali sollevate e ha dichiarato l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen., commi 3, 5 e 7
Riferimento ai termini procedurali per la trasmissione e la pronuncia in caso di riesame delle misure reali; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla esatta natura (perentoria/ordinatoria) del termine di trasmissione ma ha valutato che la rettifica del dies a quo non avrebbe comunque cambiato l'esito pratico.
art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10
Norme richiamate sull'ulteriore termine di dieci giorni per la decisione e sul termine perentorio di 5 giorni per atti; la Corte ha considerato che, anche adottando la diversa interpretazione prospettata dal Procuratore, il termine di dieci giorni non sarebbe stato rispettato e ciò non avrebbe prodotto utilità per il ricorrente.
art. 568 cod. proc. pen., comma 4
"per proporre impugnazione è necessario avervi interesse"
Principio richiamato dalla Corte: l'interesse ad impugnare è di natura utilitaristica e richiede che l'annullamento del provvedimento impugnato produca una situazione processualmente più favorevole per l'impugnante; in mancanza di tale utilità, il ricorso è inammissibile.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 6624/2011 e Sez. U., n. 26268/2013)
Precedenti utili per definire il concetto di 'interesse ad impugnare' e per argomentazioni sulla natura dei termini procedurali; la Corte si è attenuta al principio consolidato che l'interesse deve essere valutato in termini di utilità concreta.
Massime di principio
- L'interesse a proporre impugnazione in materia penale va valutato in termini utilitaristici: è necessario dimostrare che l'annullamento del provvedimento impugnato possa produrre una situazione processuale più favorevole per l'impugnante.
- Quando si contesta il computo dei termini (dies a quo) è essenziale dimostrare il nesso causale tra la diversa computazione e l'ottenimento di un risultato giuridico concreto (p.es. il rispetto di un termine perentorio che avrebbe evitato la dichiarazione di inefficacia). In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La Corte può non entrare nel merito di questioni procedurali sulla natura perentoria o ordinatoria di termini se ritiene che, anche ammettendo la versione dell'impugnante, non sussistano utilità pratiche derivanti dall'annullamento.
- Chi impugna deve quindi formulare richieste concrete e dimostrare l'effettiva incidenza dell'errore denunciato sull'esito del provvedimento impugnato; argomentazioni meramente formali o speculative sul computo dei termini sono insufficienti.
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