Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008 nei confronti del titolare di una ditta individuale di trasporto merci su strada, rettificando in aumento il reddito dichiarato sulla base di uno studio di settore e irrogando le relative sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato inizialmente respinto in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata con annullamento dell'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte di merito aveva ridotto ulteriormente il reddito presunto applicando una percentuale di diminuzione dei chilometri percorsi dagli automezzi nel 2008 rispetto al 2007, ma aveva trascurato che quei chilometri erano già stati considerati nella base di calcolo dello studio di settore concretamente applicato; pertanto l'ulteriore abbattimento sarebbe stato ingiustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva valorizzato la diminuzione dei chilometri percorsi dagli automezzi, per giungere a un sostanziale azzeramento dello scostamento tra reddito presunto e reddito dichiarato, ma aveva omesso di considerare un fatto decisivo e discusso tra le parti: la circostanza che i chilometri effettivamente percorsi nel 2008 erano già stati inclusi nella base di calcolo dello studio di settore. Richiamando anche Cass. S.U. n. 5792/2024 sul travisamento del fatto probatorio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, perché provveda a un nuovo esame della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
il motivo è fondato quando la decisione di merito non considera un fatto storico decisivo, presente in atti e oggetto di discussione tra le parti; nel caso concreto il fatto era l'avvenuta inclusione dei chilometri nella base di calcolo dello studio di settore.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamato nel riferimento alle Sezioni Unite per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile in revocazione, dal travisamento del fatto probatorio censurabile in cassazione quando attenga a un punto controverso deciso dalla sentenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità è censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia stato allegato, discusso e idoneo, se valutato, a mutare l'esito della decisione.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su una variabile fattuale già incorporata nel parametro tecnico-fiscale applicato dall'Ufficio, pena un duplice computo dello stesso elemento e una motivazione viziata per omessa considerazione del fatto decisivo.
- Il travisamento del fatto probatorio, quando incida su un punto controverso deciso in sentenza, può integrare vizio denunciabile in cassazione; se invece riguarda un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
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