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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14287/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 3 giugno 2025. Dal testo emerge un solo motivo, consistito in un generico dissenso rispetto alla determinazione del trattamento punitivo; la censura non individua vizi specifici della motivazione della sentenza impugnata e non si confronta in modo puntuale con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la decisione di appello è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale condanna consegue salvo che l'impugnazione sia proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza che la Corte ha escluso nel caso concreto. Il testo non consente di individuare i reati originariamente contestati, ma è chiaro che il ricorso riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che si possa escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale esclusione non è stata ritenuta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in un mero dissenso generico sulla quantificazione della pena, senza individuare specifici vizi di legittimità della motivazione impugnata.
  • La sentenza di merito resiste al vaglio di legittimità quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente, non illogica e dà conto delle deduzioni difensive rilevanti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Il controllo della Corte di cassazione non consente una nuova valutazione del merito sanzionatorio se la decisione impugnata è sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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