Cassazione Civile, Ordinanza n. 35689/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizio postale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della società postale, di due assegni di traenza poi incassati da soggetti diversi dai legittimi beneficiari. La società assicuratrice aveva chiesto la condanna della società postale al risarcimento del danno, pari a euro 24.500 oltre rivalutazione e interessi, deducendo negligenza nell'incasso dei titoli. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Milano, in riforma parziale, aveva condannato la società postale al pagamento di euro 12.250 oltre interessi, ritenendo però che la spedizione degli assegni a mezzo posta ordinaria, anziché raccomandata, avesse avuto rilievo causale nella produzione del danno e che il danno fosse imputabile in concorso paritario sia alla mittente sia alla banca negoziatrice. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973, sostenendo che la spedizione con posta ordinaria non poteva avere efficacia causale rispetto al danno lamentato. Prima dell'adunanza camerale, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Non essendovi accettazione della rinuncia da parte della resistente, le spese sarebbero gravate sulla ricorrente, ma la Corte le ha compensate integralmente, rilevando che la questione oggetto del ricorso è stata poi decisa dalle Sezioni Unite in senso conforme alla soluzione accolta dalla Corte di merito, solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
invocato per contestare il concorso di colpa del creditore/mittente nella produzione del danno; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia
artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'assunto che la spedizione degli assegni con posta ordinaria non fosse causalmente rilevante; nessuna statuizione di merito per estinzione del giudizio
Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769
richiamata solo ai fini della compensazione delle spese; secondo tale pronuncia, la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile può integrare condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione della controparte.
- In tema di riparto delle spese nel giudizio estinto per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale quando la questione era oggetto di contrasto giurisprudenziale e la soluzione poi consolidatasi è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso.
- La spedizione di un assegno mediante posta ordinaria, anziché con modalità idonee a consentire il controllo della consegna, può costituire condotta valutabile ai fini del concorso di colpa del mittente nella produzione del danno da incasso indebito, secondo l'orientamento poi affermato dalle Sezioni Unite.
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