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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15153/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Foggia, il debitore esecutato chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del processo esecutivo per asserita violazione del termine previsto dall'art. 557 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza; il debitore proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., che veniva rigettato dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello di Bari. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: con il primo denunciava la violazione di varie norme processuali e costituzionali in relazione alla partecipazione al collegio del giudice ritenuto incompatibile, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2023; con il secondo lamentava violazioni in tema di forma del pignoramento, trascrizione e deposito della nota, oltre ad altre disposizioni processuali, sostenendo la fondatezza della censura già proposta in appello; con il terzo contestava la regolazione delle spese e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla mancata considerazione della richiesta risarcitoria e alla statuizione sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., per esposizione dei fatti e dei motivi non chiara e non sintetica. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la dedotta incompatibilità del giudice non poteva travolgere la decisione del reclamo in mancanza di una preventiva istanza di ricusazione, oltre al fatto che la censura non si confrontava con la specifica ratio decidendi della Corte d'appello. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché le doglianze sulla forma del pignoramento e sulla tardività del deposito della nota di trascrizione andavano fatte valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non nel reclamo ex art. 630 c.p.c.; inoltre il ricorso era comunque privo di specificità. Il terzo motivo è stato ritenuto un non motivo: la condanna alle spese discendeva dalla soccombenza, la richiesta risarcitoria presupponeva l'accoglimento del reclamo e la questione del contributo unificato non era oggetto del contendere. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 557 c.p.c.

    la violazione del termine ivi previsto integra una causa tipica di estinzione del processo esecutivo e va fatta valere con reclamo ex art. 630 c.p.c.

  • art. 630 c.p.c.

    è il rimedio per far valere l'estinzione del processo esecutivo o il rigetto della relativa eccezione; non è il mezzo per dedurre vizi della forma del pignoramento o della trascrizione, che richiedono opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti essenziali e dei motivi con specifica indicazione delle norme violate; la mancanza di chiarezza, sintesi e specificità comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta accelerata ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinava la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta e di ricorso manifestamente infondato/inammissibile, il ricorrente è stato condannato a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese del giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio corretto per contestare vizi della forma del pignoramento o la tardività del deposito della nota di trascrizione.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di incompatibilità del giudice, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto della necessaria istanza di ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all'incompatibilità del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nullità per partecipazione del giudice incompatibile.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla dedotta nullità della decisione.

  • art. 178 c.p.c.

    la Corte costituzionale ha inciso sulla disciplina del reclamo ex art. 630 c.p.c. prevedendo l'esclusione del giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, ma la violazione non è stata ritenuta utilmente deducibile nel caso concreto per mancata ricusazione.

  • art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul giudice incompatibile e sul giusto processo, senza che ciò valesse a superare l'inammissibilità del motivo.

  • Corte cost. n. 45/2023

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma 3, c.p.c. nella parte in cui non esclude dal collegio il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; tuttavia la decisione non è stata utilizzata per cassare la sentenza impugnata in assenza di ricusazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione chiara, sintetica e specifica dei fatti rilevanti e delle censure; una narrazione ridondante, confusa o cumulativa delle norme asseritamente violate integra inammissibilità.
  • La deduzione della partecipazione al collegio di un giudice incompatibile non è di per sé sufficiente a travolgere la decisione se la parte non ha previamente proposto l'istanza di ricusazione e non ha censurato la specifica ratio decidendi del giudice di merito.
  • Le doglianze relative alla forma del pignoramento, alla trascrizione e al deposito della nota non si fanno valere con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • La violazione del termine di cui all'art. 557 c.p.c. può costituire causa tipica di estinzione del processo esecutivo, ma la relativa eccezione va proposta e coltivata nel corretto perimetro processuale.
  • Le censure contro la condanna alle spese sono inammissibili quando si risolvono nella mera contestazione della soccombenza o presuppongono un accoglimento del gravame che non si è verificato.
  • La statuizione sul contributo unificato aggiuntivo non attiene all'oggetto del contendere tra le parti e non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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