Cassazione Penale, Ordinanza n. 30870/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente, già condannato con due diverse sentenze, ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto delle condanne. La decisione impugnata ha escluso il vincolo ritenendo che i fatti avessero diversa genesi: da un lato l'estemporaneo coinvolgimento del ricorrente, quale esecutore materiale, in un omicidio motivato da ragioni personali; dall'altro, a distanza di circa un semestre, l'adesione a un progetto criminoso di narcotraffico con soggetti diversi. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato in modo generico tale valutazione, sostenendo che le vicende sarebbero collocate in un arco temporale circoscritto e che ciò avrebbe dovuto bastare a fondare la continuazione, senza però indicare specifici vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione ampia, coerente e immune da vizi logici: il giudice dell'esecuzione ha correttamente valorizzato la diversa genesi delle condotte, la non sovrapponibilità delle finalità perseguite e l'assenza di prova di un unico programma criminoso originario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione in sede esecutiva richiede la prova che i reati siano parte di un unico programma criminoso originario, desumibile da indicatori concreti e non da mere congetture o presunzioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la dimostrazione che le diverse violazioni siano state originariamente concepite come segmenti di un medesimo disegno criminoso, almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
- Non è sufficiente, per fondare la continuazione, la mera reiterazione di condotte illecite o la contiguità temporale tra i reati: occorre accertare concreti indicatori di unificazione, come omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità delle condotte, causali e sistematicità, purché tali elementi siano significativi nel caso concreto.
- La valutazione sull'esistenza del medesimo disegno criminoso è affidata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, coerente e priva di illogicità manifeste o travisamento dei fatti.
- È legittimo escludere la continuazione quando le condotte abbiano diversa genesi, siano sorrette da finalità autonome e coinvolgano soggetti diversi, poiché in tal caso emerge la reciproca autonomia delle deliberazioni criminose.
- Le doglianze meramente generiche o assertive, che non individuino specifici vizi della motivazione impugnata, sono inidonee a scalfire la decisione del giudice dell'esecuzione e conducono all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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