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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13421/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità (querela). Il ricorso è stato trattato anche nelle forme previste dall'art. 23, comma 8, legge n.176/2020 (senza intervento delle parti). Decisione del 09/02/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato Carbè colpevole riqualificando il fatto in base all'art. 595 c.p. (offesa alla reputazione). Il motivo centrale del ricorso è l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della querela, poiché il reato di cui all'art. 595 c.p. è procedibile a querela di parte e non risulta che la persona offesa abbia sporto querela.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. è procedibile a querela di parte; la mancanza della querela rende improcedibile l'azione penale.

  • art. 337 cod. pen.

    Era il capo di imputazione originario (richiamato nella sentenza di merito), poi riqualificato dal Tribunale in riferimento all'art. 595 c.p.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Altro capo di imputazione originario, anch'esso poi riqualificato dal Tribunale in termini di art. 595 c.p.

  • art. 23, comma 8, legge n.176/2020

    Consente il trattamento del ricorso nelle forme indicate (in questo caso senza intervento delle parti), modalità in cui il ricorso è stato esaminato dalla Corte.

Massime di principio

  • Per i reati procedibili a querela di parte l'azione penale non può essere iniziata in assenza della querela; se dalla istruttoria risulta la mancanza della querela, la pronuncia di merito è annullabile per improcedibilità.
  • Se nel corso del procedimento i fatti vengono riqualificati in termini di un reato procedibile a querela, il processo deve essere verificato rispetto alla presenza della querela: l'assenza di querela comporta l'improcedibilità dell'azione anche se originariamente era contestato un diverso reato.
  • La Corte può annullare senza rinvio quando il vizio è di tal natura da impedire l'instaurazione stessa dell'azione penale (difetto di condizione di procedibilità), non essendo necessario un nuovo esame di merito.
  • Prima di procedere con un'azione penale o di formulare richiesta di rinvio a giudizio è essenziale accertare l'esistenza della querela quando la norma incriminatrice è procedibile a querela; la mancata verifica espone il provvedimento a impugnazione e annullamento.
  • Le modalità procedurali (es. esame del ricorso senza intervento delle parti ai sensi dell'art. 23 comma 8 legge 176/2020) non incidono sulla valutazione della sussistenza delle condizioni di procedibilità: se manca la querela, la forma scelta per trattare il ricorso non può sanare il difetto sostanziale.

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