Cassazione Penale, Ordinanza n. 40123/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 642 c.p. (la qualificazione fattuale del reato non è ulteriormente specificata nel testo). Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla tempestività della querela, sostenendo che la querela sarebbe stata ritenuta tardiva o comunque non validamente proposta; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva argomentazioni già esaminate e disattese in appello ed era comunque manifestamente infondata, perché il termine per querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e il giudizio di responsabilità per il reato ex art. 642 c.p., ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato, ma la censura è stata giudicata non specifica, poiché si limitava a reiterare i motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie incriminatrice come reato oggetto del giudizio di responsabilità; la decisione ribadisce che, in cassazione, non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove per contestarne la configurazione materiale e soggettiva se la motivazione di merito è congrua.
art. 6402/1997, Sez. U, Dessimone
il giudice di legittimità non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio, essendo la valutazione del fatto riservata al giudice di merito.
art. 37584/2019, Sez. 2, Di
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva
La tempestività della querela va misurata dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa e qualificata del fatto-reato, non da una mera percezione iniziale o indiziaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, se la motivazione di merito è immune dai vizi dedotti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura degli elementi di prova: il controllo di legittimità riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la ricostruzione del fatto.
- La querela è tempestiva quando è proposta entro tre mesi dalla conoscenza certa del fatto-reato, desunta da elementi seri e concreti idonei a rappresentarne sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo.
- Le doglianze sull'elemento soggettivo del reato sono inammissibili quando si limitano a contestazioni generiche o meramente reiterative, prive di una critica argomentata specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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