Cassazione Civile, Ordinanza n. 00691/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulenti tecnici)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a due consulenti tecnici d'ufficio, e allo studio professionale coinvolto, per l'attività svolta in un giudizio avente ad oggetto un complesso rapporto di appalto tra un ente pubblico e una società poi fallita. In primo grado il tribunale aveva liquidato importi molto elevati a titolo di onorari e spese; in appello la liquidazione era stata drasticamente ridotta. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la Corte d'appello avrebbe deciso prima della scadenza dei termini concessi per comparse conclusionali e memorie di replica ex artt. 190 e 352 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, perché la Corte non avrebbe spiegato perché le singole indagini svolte dai CTU non fossero liquidabili separatamente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stato considerato un ulteriore quesito/attività relativa a operazioni di compensazione tra società appaltatrice e amministrazione, su richiesta del comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione d'appello fosse nulla per essere stata assunta prima della scadenza dei termini fissati per il deposito delle difese finali e delle repliche, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tale ipotesi, non grava sulla parte l'onere di indicare specificamente quali ulteriori argomenti avrebbe svolto. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato solo per individuare il rito sommario di cognizione definito in primo grado
i termini per comparse conclusionali e memorie di replica devono essere rispettati; la decisione anticipata rispetto alla loro scadenza comporta nullità
la causa in appello non può essere decisa prima della scadenza dei termini per il deposito delle difese finali; la violazione determina nullità della sentenza
richiamato come norma posta a presidio del contraddittorio
dedotto come parametro della nullità per motivazione apparente o incomprensibile
indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Se il giudice d'appello decide la causa prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per le conclusionali e le memorie di replica, la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza necessità per la parte di dimostrare in concreto quali difese ulteriori avrebbe svolto.
- La tutela del contraddittorio non riguarda solo l'atto introduttivo, ma deve essere garantita in modo effettivo lungo tutta la fase decisoria del processo, inclusa la possibilità di illustrare le difese finali e di replicare alla controparte.
- Quando è denunciata la nullità per decisione anticipata rispetto ai termini ex art. 190 c.p.c. o ex art. 352 c.p.c., l'eventuale divergenza tra data di deliberazione e data di pubblicazione non è di per sé un errore materiale, salvo specifica correzione o prova del contrario.
- L'accoglimento del motivo che attiene a una nullità processuale assorbente rende superfluo l'esame delle ulteriori censure sul merito o sulla motivazione.
Come è indicizzato
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