Cassazione Penale, Sentenza n. 40897/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p., articolando due motivi: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che le false generalità deriverebbero da incomprensione e scarsa conoscenza della lingua italiana e non da dolo; (2) errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 anziché dell'art. 496 c.p., poiché le dichiarazioni sarebbero state rese in un controllo di polizia e non in un atto pubblico, con la conseguente pretesa che, riqualificato il fatto, sia applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché ripropone censure già esaminate e confutate dal giudice d'appello; la Corte ha ritenuto logica e congrua la motivazione che esclude l'ipotesi di mera incomprensione, osservando che le false indicazioni riguardavano sia il nome sia la data di nascita. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza consolidata della Corte afferma che chi, sprovvisto di documenti, fornisce false dichiarazioni sulla propria identità nel corso di un controllo integra il reato di cui all'art. 495 c.p., poiché tali dichiarazioni svolgono funzione attestativa nei confronti del pubblico ufficiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Integra il reato chi, privo di documenti, fornisce alle forze dell'ordine false dichiarazioni sulla propria identità nel corso di un controllo, poiché tali dichiarazioni hanno carattere attestativo rivolto al pubblico ufficiale; la condotta è stata ritenuta configurabile nel caso concreto
La Corte esclude l'applicazione di tale norma quando la menzogna riguarda l'attestazione della propria identità in assenza di documenti: in tali casi prevale la qualificazione ai sensi dell'art. 495
La causa di non punibilità invocata dal ricorrente non è stata riconosciuta perché presupponeva la riqualificazione del fatto in termini diversi (art. 496) che la Corte ha ritenuto non applicabile
Richiamata quale modifica normativa rilevante nella distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 495 e 496 c.p., come interpretata dalla giurisprudenza consolidata
Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso; applicata nel caso per l'importo di euro 3.000
Massime di principio
- Nel controllo di polizia, chi è sprovvisto di documenti e fornisce false indicazioni sulla propria identità normalmente configura il reato previsto dall'art. 495 c.p., non quello dell'art. 496.
- La semplice difficoltà linguistica o un generico richiamo a incomprensione deve essere provata con elementi specifici: le valutazioni di merito sulla credibilità delle dichiarazioni sono rimesse al giudice d'appello e la Cassazione non ammette censure generiche o meramente assertive.
- La riqualificazione del fatto da 495 a 496 può incidere su eventuali cause di non punibilità, ma richiede una solida riconsiderazione dei fatti che la Corte di legittimità non opera se i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la qualificazione più grave.
- In sede di ricorso in Cassazione è essenziale contestare in modo puntuale i motivi di fatto e di diritto indicati nella motivazione di merito; le censure reiterative già valutate sono inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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