Cassazione Penale, Ordinanza n. 36922/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 6 novembre 2025. Con l'unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione riguardo al dolo del reato di rapina. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva i profili già dedotti in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e mirava a ottenere una diversa valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente reiterativo delle censure d'appello, non confutava le ragioni per cui erano state respinte e non indicava un vizio di legittimità, ma sollecitava una lettura alternativa del merito. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse risposto specificamente e approfonditamente alle doglianze difensive, come illustrato alle pagine 3-5 della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione al dolo del reato di rapina, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risulta meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità
Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare la motivazione impugnata entro i limiti del sindacato di legittimità; la mera riproposizione delle censure di appello volta a ottenere una diversa lettura del merito non è consentita.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d'inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono le censure formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e senza confutarle in fatto o in diritto.
- La contestazione meramente assertiva della correttezza della sentenza non soddisfa l'onere di critica specifica quando non affronta le argomentazioni con cui il giudice d'appello ha respinto i motivi.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una lettura alternativa del merito, estranea al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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