Ordinanza n. 551/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 31.3.2026 ovvero dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 30.3.2026, notificata alla ricorrente in data 31.3.2026, con cui il Sindaco del Comune di Como ha ordinato alla -OMISSIS- rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi sui terreni siti in -OMISSIS-, identificati al -OMISSIS-, Sez. Censuaria -OMISSIS- Como, e di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che impone la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto comunale del 31 marzo 2026 ovvero l'ordinanza sindacale del 30 marzo 2026, notificata il 31 marzo 2026, con cui il Sindaco del Comune di Como le ha ordinato di rimuovere e smaltire rifiuti abbandonati e di ripristinare lo stato dei luoghi su alcuni terreni. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto analitico delle censure di rito e di merito, limitandosi a rilevare la complessità dei motivi formulati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati nelle more della definizione del giudizio, al fine di mantenere integra la situazione controversa. Il Collegio ha ritenuto che la complessità delle censure richiedesse un esame non compatibile con la fase cautelare e ha quindi fissato direttamente l'udienza pubblica del 18 novembre 2026 per la trattazione del ricorso, nella quale saranno valutate adeguatamente le deduzioni processuali e di merito delle parti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati nelle more della decisione di merito.
Massime di principio
- Quando la complessità delle censure di rito e di merito non consente una valutazione adeguata nella fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito e, nelle more, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato per preservare integra la situazione controversa.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche senza una compiuta anticipazione del giudizio di merito, quando l'esame approfondito delle censure è incompatibile con i tempi e i limiti della fase cautelare e occorre evitare che l'esecuzione dell'atto modifichi irreversibilmente la situazione dedotta in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →