Cassazione Penale, Ordinanza n. 27116/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, deducendo illogicità e chiedendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova, soprattutto quanto al riconoscimento eseguito dalla persona offesa. Con il secondo motivo ha contestato la misura della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha poi dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e aderente ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione era adeguata, richiamando l'assenza di resipiscenza e il curriculum criminale dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla sulle spese di parte civile.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la graduazione della pena rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Citata per ribadire il limite del sindacato di legittimità, che non può sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551
Citata in tema di regolazione delle spese della parte civile, quando questa non abbia apportato un contributo utile alla decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o dell'attendibilità delle fonti di prova.
- Il riconoscimento della persona offesa può costituire valido elemento di conferma della responsabilità se il giudice di merito ne esplicita in modo non illogico la piena attendibilità, sia nella fase delle indagini sia in dibattimento.
- La determinazione della pena, compresa la misura delle attenuanti generiche e la valutazione degli aumenti o diminuzioni, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché la motivazione richiami elementi concretamente rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- La doglianza sull'eccessività della pena è infondata quando il giudice dia conto in modo congruo di elementi negativi quali l'assenza di resipiscenza e il precedente penale dell'imputato.
- Se la parte civile non svolge un contributo utile alla decisione, non le spetta la rifusione delle spese nel giudizio di legittimità.
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