Cassazione Penale, Ordinanza n. 24939/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una condotta violenta e reiterata, realizzata mediante spintonamenti e accompagnata da ingiurie e minacce. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità; con il secondo motivo si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la condotta, per come accertata dal giudice di merito, non aveva carattere istantaneo ma era stata violenta e reiterata, sicché l'attenuante non era riconoscibile. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, reputando la motivazione sul diniego delle generiche immune da evidenti illogicità e richiamando il principio secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una mera diversa lettura del fatto o della gravità della condotta quando il giudice di merito abbia già dato una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La circostanza attenuante del fatto di lieve entità non è riconoscibile quando la condotta, valutata nel suo complesso, sia connotata da violenza e reiterazione, anziché da immediatezza e modesta offensività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche in forma non analitica, se la sentenza individua gli elementi considerati decisivi, implicando la disattesa degli altri profili favorevoli dedotti dalle parti.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o propone censure non scrutinabili in sede di legittimità, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →