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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12057/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale di Brescia che ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 700 di multa, in relazione a reati uniti dal vincolo della continuazione, con riconoscimento della circostanza attenuante di lieve entità, delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando l'assenza di motivazione sulla insussistenza delle cause di non punibilità e la mancata prova della responsabilità penale dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non deducibili in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sulla responsabilità penale non rientra tra i motivi ammessi. La Corte ha anche osservato che la sentenza impugnata aveva comunque dato conto delle risultanze probatorie incompatibili con il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; l'accesso a tale rito comporta rinuncia a contestare le premesse fattuali dell'accusa, salvo i limiti di legge.

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento immediato per cause di non punibilità non è deducibile con ricorso avverso il patteggiamento, se non nei limiti dei motivi tassativi di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in caso di inammissibilità per carenza dei presupposti di deducibilità, la declaratoria può essere resa senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    è la base del patteggiamento applicato nel caso concreto.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    richiamato per il regime camerale partecipato, non applicato quando opera la specialità della procedura semplificata prevista dal comma 5-bis.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato nel coordinamento procedurale sulla trattazione camerale dei ricorsi.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    il giudice aveva comunque escluso la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento sulla base delle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La scelta del rito ex art. 444 c.p.p. implica una sostanziale rinuncia a contestare la ricostruzione del fatto e la responsabilità penale, sicché non sono proponibili doglianze sulla prova della colpevolezza o sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p., salvo i limiti espressamente previsti dalla legge.
  • La richiesta di pena concordata esclude di regola la censura sull'entità della pena, salvo il caso di pena illegale o di altri vizi espressamente ricompresi nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto originario di deducibilità, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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