Cassazione Penale, Ordinanza n. 15341/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che il riconoscimento dell'imputato operato dalla persona che lo aveva identificato fosse erroneo e che la ricostruzione dei fatti dovesse essere diversa. Nel medesimo motivo si censurava anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero una mera reiterazione di argomenti già prospettati in appello e già disattesi, dunque non specifiche e inammissibili perché volte a sollecitare una ricostruzione alternativa del fatto non consentita in sede di legittimità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha giudicato la doglianza manifestamente infondata, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla gravità della condotta, sulle sue modalità e sull'entità del danno, escludendo correttamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto la causa di non punibilità è stata esclusa per la gravità della condotta e del danno.
È richiamato come parametro per valutare la tenuità del fatto, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa del fatto è inammissibile in cassazione se non evidenzia un vizio logico o giuridico della motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo automatico, ma richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- Quando la condotta è caratterizzata da non trascurabile gravità e da un danno apprezzabile, è legittima l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. con motivazione non illogica e completa.
Come è indicizzato
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