Cassazione Penale, Ordinanza n. 05555/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Il testo non consente di ricostruire nel dettaglio il reato contestato o l'esito di merito del giudizio precedente oltre al tema del diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva giudicato, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Le censure, secondo la Corte di cassazione, miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e a contestare una decisione già sorretta da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive relative alla confessione resa. Dal testo non emergono con precisione i reati oggetto del giudizio di merito.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi favorevoli all'imputato.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e valorizzato elementi come la confessione resa, la censura che contesti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa valutazione discrezionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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