Cassazione Penale, Ordinanza n. 09365/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche il principio per cui, in caso di inammissibilità non incolpevole, segue tale sanzione economica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 8 aprile 2025. Dal testo emerge che il difensore ha insistito per l'annullamento della sentenza, senza rinvio o con rinvio, richiamando il motivo già dedotto. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito, generico e riferito alla sola determinazione del trattamento punitivo. La sentenza impugnata viene ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti non in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia concorso con colpa alla causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi generici o comunque non consentiti, specie quando si risolva in una censura sul solo trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della determinazione della pena se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e ha esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →