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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38027/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rizzo per intervenuta remissione di querela; il Procuratore generale deduceva violazione di legge e erronea applicazione dell'art. 640-ter cod. pen., commi 3 e 4, sostenendo che sussiste l'aggravante per uso indebito dell'"identità digitale" (uso di codici di accesso personale a carta di credito/conto) e lamentando omessa o insufficiente motivazione su tale punto

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio, affermando che nella fattispecie è configurabile l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 640-ter cod. pen. (introdotta dall'art. 9 d.l. 93/2013, conv. L. 119/2013) perché la condotta descritta comportava l'uso abusivo di codici di accesso personale alla carta di credito associata al conto corrente della persona offesa, realizzando una sostituzione del titolare nella sua identità digitale. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui la nozione di "identità digitale" non richiede una procedura di validazione della Pubblica Amministrazione e si applica anche all'utilizzo di credenziali relative a sistemi informatici gestiti da privati (es.: home banking)

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    L'aggravante per l'uso o la sottrazione dell'"identità digitale" si applica quando l'agente utilizza credenziali o strumenti informatici che consentono la sostituzione del titolare nell'ambito di rapporti elettronici; la nozione comprende credenziali relative sia a sistemi pubblici sia a sistemi privati

  • art. 9 d.l. 93 del 2013, convertito nella L. 119 del 2013

    Ha introdotto nel codice penale l'aggravante collegata all'uso dell'identità digitale nel contesto della frode informatica (terzo comma art. 640-ter)

  • Cass. Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022 (Rv. 283653-01)

    Giurisprudenza che chiarisce che l'aggravante dell'"identità digitale" può trovare applicazione anche quando le credenziali usate si riferiscono a servizi gestiti da privati (es.: accesso abusivo a servizi di home banking)

Massime di principio

  • L'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 640-ter va valutata anche quando l'illecito comporta l'uso di credenziali di accesso a servizi informatici privati: non è necessario che esista una procedura di validazione della Pubblica Amministrazione
  • L'utilizzo non autorizzato di codici di accesso personali a carte di credito, conti correnti o servizi bancari online può integrare la "sostituzione" dell'identità digitale del titolare e quindi l'aggravante prevista dall'art. 640-ter
  • Nella formulazione dell'imputazione è importante descrivere con chiarezza il nesso tra i codici/strumenti usati e la identificazione del soggetto offeso (es.: associabilità delle credenziali al conto/carta), perché ciò incide sulla configurabilità dell'aggravante
  • I giudici devono motivare specificamente l'esclusione o l'applicazione dell'aggravante digitale; omissioni o motivazioni insufficienti possono essere motivo di annullamento e rinvio in sede di legittimità
  • Per la difesa e per l'accusa è utile acquisire e valorizzare elementi tecnici (log di accesso, associazione tra credenziali e intestatario, transazioni) che provino l'uso non autorizzato e la sostituzione dell'identità digitale

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