Cassazione Penale, Sentenza n. 00033/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza del GIP reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) applicata per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al decorso del tempo dalla commissione dei fatti e dall'applicazione della misura, e contestava la mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il difensore del ricorrente depositato l'ordinanza con la quale il GIP ha sostituito la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (provvedimento ottenuto il 12/09/2025), realizzando la finalità dell'impugnazione. Per la stessa ragione non è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale relativo alla nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta" e la correlata esclusione di soccombenza quando la perdita dell'interesse non è dovuta al ricorrente.
Norme richiamate
Gli articoli sono indicati come le fattispecie di reato per le quali era stata applicata la misura cautelare; la Corte non si è pronunciata sul merito della responsabilità, ma ha valutato solo il profilo cautelare e processuale della sopravvenuta carenza d'interesse.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Sorti, Rv. 286244)
Richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse va valutata in base alla perdita di attualità dell'impugnazione per effetto di una mutata situazione di fatto o di diritto; in tali ipotesi l'inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese se la perdita di interesse non è imputabile all'impugnante.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di impugnazione, si realizza l'effetto utile perseguito dall'impugnante (es. sostituzione della misura cautelare), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La carenza d'interesse sopraggiunta assorbe la finalità dell'impugnazione; tuttavia, non sempre comporta condanna alle spese: se la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente, non si configura soccombenza e non si applicano sanzioni pecuniarie.
- È fondamentale documentare l'intervenuta modifica della situazione (es. ordinanza di sostituzione della misura) nel processo di impugnazione per giustificare la rinuncia o l'inammissibilità e per evitare oneri economici.
- Prima di proporre impugnazioni, valutare se vi siano rimedi più rapidi o azioni dirette (es. nuova istanza al GIP) che possano ottenere il risultato desiderato e rendere l'impugnazione superflua.
- La valutazione della persistenza dell'interesse è temporale: la Corte verifica l'attualità dell'interesse al momento della decisione, quindi eventi intervenuti durante il procedimento possono determinare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00001/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00002/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00005/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00006/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00008/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00010/2026 del 02/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →