Cassazione Civile, Ordinanza n. 13020/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno 2004. In primo grado la CTP di Varese aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, annullando l'atto limitatamente alle imposte dirette, sul presupposto che la società potesse beneficiare degli effetti dello scudo fiscale di cui aveva fruito il suo 'dominus'. La CTR della Lombardia aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società, confermando che lo scudo fiscale del dominus si estendesse alla società, almeno per le imposte dirette. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 e dell'art. 11 della l. n. 409 del 2001, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla società contribuente gli effetti dello scudo fiscale riconosciuto al soggetto che ne era dominus. La società ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito dell'Agenzia perché ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente: il ricorso per cassazione è stato dichiarato tardivo, in quanto consegnato per la notificazione il 2 settembre 2016, oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello non notificata, avvenuta l'1 febbraio 2016, tenuto conto della sospensione feriale. La sentenza impugnata è quindi passata in giudicato. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009
È richiamato come norma che disciplina lo 'scudo fiscale'; la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
È richiamato dall'Agenzia a sostegno della censura sullo scudo fiscale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
La Corte lo applica quale termine semestrale per proporre ricorso per cassazione avverso sentenza non notificata, reputando tardiva la notificazione effettuata oltre tale termine.
sospensione feriale dei termini
È considerata nel calcolo del termine di decadenza per il ricorso, che scadeva l'1 settembre 2016.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza non notificata deve essere proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva la data di consegna dell'atto per la notificazione; se tale consegna avviene oltre il termine di decadenza, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito e la sentenza impugnata passa in giudicato.
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