Cassazione Penale, Ordinanza n. 12903/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e meramente reiterativi, oltre a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle scelte sanzionatorie del giudice di merito, attività non consentite in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Con unico atto difensivo, proposto nell'interesse di due imputati, si deduceva l'adeguatezza della motivazione della sentenza di appello sia quanto all'affermazione di responsabilità, con riferimento espressamente solo a una delle due imputate, sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché generici, non correlati alla complessità della motivazione impugnata e sostanzialmente riproduttivi delle censure già respinte in appello. Quanto al profilo della responsabilità, le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Quanto alla pena, si contestava la congruità della pena base, degli aumenti per circostanze e continuazione e del bilanciamento tra circostanze, ma la Corte osserva che si tratta di valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, profili qui esclusi.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è applicata la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico sia in senso intrinseco sia estrinseco: non basta una censura generica, né la mera ripetizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione del fatto, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- L'affermazione della responsabilità penale può essere sorretta anche da presunzioni e massime di esperienza; una volta assolto l'onere probatorio dell'accusa, l'imputato deve contrapporre elementi fattuali concreti e oggettivi a sostegno della propria tesi difensiva.
- Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la pena base, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione e il bilanciamento tra circostanze, non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →