Cassazione Penale, Ordinanza n. 07629/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, aderendo a un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e previa rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna di primo grado riducendo la pena nella misura concordata. Nel ricorso si deduceva, in modo ritenuto del tutto generico, un preteso errore di valutazione sull'entità della pena in cui sarebbe incorso l'imputato nel prestare il proprio assenso all'accordo. La censura mirava quindi a rimettere in discussione profili ai quali l'interessato aveva rinunciato con il patto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'accordo sul concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporti una preclusione non solo per la cognizione del giudice di secondo grado, ma per l'intero sviluppo processuale, incluso il giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello, una volta validamente prestato, limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la successiva contestazione dei profili ai quali la parte ha rinunciato, con effetti ostativi anche nel giudizio di cassazione.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., una volta accettato dalla parte, produce effetti preclusivi sull'impugnazione dei capi o profili oggetto di rinuncia, impedendone la rimessione in discussione in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura in modo generico la misura della pena o altri aspetti coperti dall'accordo processuale, perché il consenso prestato dall'imputato impedisce di contestare successivamente le valutazioni cui egli ha aderito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
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