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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16135/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per reati fallimentari e tributari ritenendoli "amministratori di fatto" della Zeta s.r.l.; deducono plurimi vizi: vizio di motivazione e travisamento probatorio nella qualificazione di amministratore di fatto (in particolare per il valore e l'effettivo esercizio della procura notarile a favore di Zini), omissione di valutazione di elementi decisivi, e censurano la dosimetria della pena (applicazione della recidiva, mancata concessione delle attenuanti). Inoltre è stata prodotta in cassazione una sentenza penale definitiva, intervenuta successivamente, che assolve Zini da taluni capi (richiamata ex art. 238-bis c.p.p.) e che incide sul thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti indicati. Per Zini ha ammesso e valutato i motivi aggiunti (produzione della sentenza irrevocabile di assoluzione intervenuta in altro procedimento) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame, perché il giudice del rinvio valuti l'incidenza della sentenza definitiva (art. 238-bis c.p.p.) sulla qualificazione di amministratore di fatto e riesamini gli elementi probatori (procura, e-mail, deleghe bancarie, dichiarazioni, ecc.). I motivi principali relativi alla qualifica soggettiva e a vari profili probatori sono stati assorbiti dal rinvio. Anche il ricorso di Acerbis è stato ritenuto fondato nei limiti indicati: la Corte ha rilevato che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, non ha risposto compiutamente a punti specifici indicati dalla sentenza rescindente e ha disposto la necessità di nuovo esame in sede di merito (anzitutto sui punti indicati dalla Cassazione), con piena cognizione del giudice del rinvio e obbligo di motivazione sulle censure precedentemente rilevate. In sintesi: annullamento con rinvio per riesame di aspetti decisivi in ordine alla qualifica di amministratore di fatto e, di conseguenza, alla responsabilità penale; non vi è stato annullamento senza rinvio richiesto dal P.M. per Zini. Restano fermi gli obblighi del giudice del rinvio di tener conto del principio che la procura generale può essere indizio di amministrazione di fatto solo se collegata al concreto e non episodico esercizio dei poteri.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (articoli richiamati)

    Norme penali tributarie (artt. 2, 8, 10‑quater ecc.) utilizzate per contestare emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzo di compensazioni fittizie e altri illeciti fiscali; la Corte valuta la prova della partecipazione degli imputati a tali reati in funzione della loro qualifica e del controllo contabile/operativo della società.

  • legge fallimentare (art. 219 e art. 33 richiamati)

    Art. 219 citato in relazione a circostanze aggravanti fallimentari; art. 33 (relazione del curatore) usato come fonte documentale nella costruzione probatoria sulla gestione aziendale e sulle condotte distrattive.

  • codice civile (art. 2639)

    Definizione e parametri della nozione di amministratore di fatto: la Cassazione conferma che l'accertamento richiede prove di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, non l'esercizio di ogni singolo potere formale.

  • codice penale (art. 40, comma secondo)

    Richiama la necessità di configurare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo (anche per forme di concorso per omissione colpevole), ossia che l'inazione o l'ingerenza sia riconducibile all'imputato secondo i canoni del diritto penale.

  • codice penale (artt. 63, 133, 62‑bis e art. 99 richiamato)

    Norme relative alla determinazione della pena e alle aggravanti/attenuanti: la decisione richiama che il giudice deve motivare separatamente aumento e base di calcolo, evitando di usare gli stessi fatti sia per formare la base sia per aggravare (principio di esclusione dalla base di calcolo delle circostanze tipiche).

  • codice di procedura penale (art. 192)

    Regola sugli indizi gravi, precisi e concordanti: la Corte valuta se gli indizi richiamati (documenti trovati, continuità tra società, professionisti comuni, ecc.) raggiungano tale soglia per ricostruire la qualità di amministratore di fatto.

  • codice di procedura penale (art. 627 e art. 533)

    Art. 627 (decisum di rinvio): disciplina l'ambito e i limiti dell'intervento del giudice del rinvio dopo annullamento; la Corte richiede che il giudice del rinvio dia motivazione esaustiva sui punti indicati dalla Cassazione. Art. 533 richiamato in relazione a omesso accertamento di fatti impugnati.

  • codice di procedura penale (art. 238‑bis)

    Consente l'acquisizione e la valutazione, nel giudizio in corso, di una sentenza irrevocabile divenuta successivamente utile al processo: la Corte ha ammesso la produzione della sentenza definitiva assuntoria di Zini e ordinato il rinvio per rivalutare la prova alla luce di quella decisione.

  • norme processuali e giurisprudenza richiamata

    La sentenza applica principi consolidati (giurisprudenza di Cassazione) sul valore probatorio delle procure generali, sulla possibilità di acquisire giudicati sopravvenuti e sui limiti dell'amministratore di fatto in sede penale.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si determina sulla base di elementi concreti e continui di gestione: la mera detenzione di una procura o la presenza di documenti non è sufficiente se non collegata all'effettivo esercizio non episodico dei poteri conferiti.
  • Una sentenza penale definitiva sopravvenuta in altro procedimento può essere prodotta in Cassazione e, se rilevante, impone al giudice di merito un riesame (art. 238‑bis c.p.p.); ciò può determinare annullamento con rinvio per valutare la compatibilità tra decisioni contrastanti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito ha piena cognizione ma deve rispondere puntualmente alle censure indicate dalla Cassazione: non è ammesso ripetere la stessa motivazione carente che ha determinato l'annullamento.
  • Per valutare l'esistenza di amministrazione di fatto occorrono indicatori sintomatici (controllo dei conti, rapporti diretti con professionisti, poteri gestori effettivi, ruolo nei cantieri/contratti, comportamento continuativo); elementi isolati o generici (coincidenti di sedi, ritrovamenti documentali non riferiti) sono insufficienti.
  • Il giudice penale deve evitare di utilizzare gli stessi fatti sia per determinare la pena base sia per giustificarne l'aumento: serve motivazione distinta e coerente per la dosimetria.
  • La produzione tardiva di prove/documenti decisivi è ammessa in Cassazione solo in condizioni limitate; se rilevante, può giustificare l'annullamento con rinvio per ragioni di economia processuale e tutela del diritto di difesa.

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