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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34864/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto contro la sentenza della Corte di appello di Roma. Il motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione, per uno dei due ricorrenti, dell'aggravante della recidiva ex art. 99, comma 2, c.p., e, per entrambi, in relazione al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la recidiva specifica e ridurre la pena al minimo previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sia sulla sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva specifica sia sulle ragioni del distacco dal minimo edittale. Ha inoltre ribadito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della congruità del trattamento sanzionatorio quando la decisione non sia arbitraria o illogica e sia sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva specifica contestata a uno dei ricorrenti; la Corte ritiene che i presupposti applicativi fossero stati correttamente indicati dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata quale criterio legale per la graduazione del trattamento sanzionatorio e per la determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata quale criterio legale per la graduazione del trattamento sanzionatorio e per la determinazione della pena.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla pena è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di nuova valutazione del quantum sanzionatorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e sufficiente e non presenta arbitrarietà.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve applicare i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La richiesta di applicare il minimo edittale non costituisce un diritto dell'imputato; il giudice può discostarsene purché dia conto, in modo congruo, delle ragioni della scelta sanzionatoria.
  • La contestazione della recidiva richiede una specifica critica alla motivazione del giudice di merito sui presupposti applicativi; in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione, la doglianza è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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