Cassazione Penale, Sentenza n. 32349/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barberi impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma (che aveva riformato la decisione del Tribunale di Tivoli riducendo la pena a 4 mesi per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale), deducendo violazioni degli artt. 161, 179 e 180 c.p.p. relative alla notificazione del decreto di citazione in appello e alla mancata instaurazione corretta del contraddittorio. Sosteneva che, pur avendo eletto un nuovo domicilio, la notifica era stata effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, prima di accertare l'inidoneità del domicilio eletto (accertamento avvenuto poi con relata del 30/08/2023), con inversione cronologica che avrebbe pregiudicato la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'imputato aveva comunque conoscenza del processo (aveva partecipato al primo grado e aveva proposto appello con nomina di domicilio e difensore) e che la notifica al difensore, pur intervenuta senza preventiva verifica formale dell'inidoneità del domicilio, ha avuto natura sostitutiva valida: l'inversione cronologica configura un'irregolarità ma non la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. salvo specifica dimostrazione che la forma irregolare abbia reso impossibile la conoscenza effettiva dell'atto. Non essendo stato indicato alcun concreto pregiudizio e risultando il difensore attivo nell'esercizio della difesa, la violazione è sanabile (richiamo alla sanatoria ex art. 184 c.p.p. e alla giurisprudenza di legittimità, Sez. U., n. 119/2004 Palumbo). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la notificazione degli atti: il comma 4 consente la notificazione al difensore quando il domicilio eletto risulti inidoneo; nel caso la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore anche se preceduta dall'accertamento formale dell'inidoneità, purché sia raggiunta la conoscenza effettiva dell'atto.
Prevede la nullità degli atti quando l'atto non sia stato notificato o la notificazione sia inidonea a determinare la conoscenza effettiva; la Corte ha precisato che la nullità assoluta opera solo se l'irregolarità ha impedito la conoscenza effettiva, altrimenti si tratta di vizio sanabile.
Norma richiamata nell'impugnazione in relazione alle forme di notificazione; la pronuncia non ha fermamente individuato un'applicazione autonoma diversa da quanto emerso rispetto agli artt. 161 e 179.
Prevede la sanatoria delle nullità relative non sostanziali; la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria alle violazioni meramente formali delle modalità di notificazione che non abbiano impedito la conoscenza effettiva dell'atto.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo), Rv. 229539
Principio di diritto richiamato secondo cui la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. sussiste solo quando la notificazione sia assente o inidonea di fatto a determinare la conoscenza; le violazioni formali possono essere sanate se non hanno impedito la conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, è una forma sostitutiva valida quando il domicilio eletto risulti inidoneo: l'inversione formale dell'ordine di accertamento/notifica non comporta automaticamente nullità assoluta.
- Per ottenere l'annullamento per difetto di notifica il ricorrente deve dimostrare la concreta inidoneità della notificazione a determinare la conoscenza effettiva dell'atto o il pregiudizio subito; deduzioni generiche sono insufficienti.
- Le violazioni delle modalità di notificazione che non impediscono la conoscenza del processo possono essere sanate ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; occorre focalizzarsi sul pregiudizio sostanziale, non sulla mera irregolarità procedurale.
- È importante documentare e tempestivamente segnalare l'omessa notifica all'imputato (istanze di rinvio, eccezioni motivate) e, se possibile, dimostrare che il difensore non ha esercitato concretamente il mandato, per consolidare un'eccezione di nullità.
- In presenza di nomina di difensore fiduciario e di effettiva attività difensiva (comunicazioni, impugnazioni, partecipazione alle udienze), è difficile ottenere accoglimento di doglianze sulla notifica al difensore medesimo.
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