Sentenza del 10/03/2023 n. 253 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
È ammissibile il ricorso notificato ad ufficio diverso da quello che ha formato il ruolo, nel caso in cui il ruolo sia il primo atto con cui il ricorrente venga a conoscenza della pretesa tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso contestava la validità del preavviso di fermo per difetto di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), vizi che il contribuente aveva potuto conoscere solo tramite la cartella/preavviso. L'eccezione sollevata dall'Ufficio riguardava la presunta incompetenza territoriale e la mancata legittimazione passiva dell'Ufficio avanti al quale era stata notificata l'impugnazione (l'atto era stato formato da un diverso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate).
La decisione
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo nullo il preavviso di fermo per difetto di notifica dell'atto presupposto e rigettando l'eccezione di incompetenza territoriale. L'appello proposto dall'Ufficio è stato respinto: la Corte ha confermato che la notifica dell'impugnazione a un ufficio dell'Agenzia diverso da quello che ha formato il ruolo non comporta nullità o decadenza dell'impugnazione, e che la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente è quella della sede dell'agente della riscossione quando i vizi del ruolo sono conosciuti solo tramite la cartella/preavviso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
Per le impugnazioni che deducono vizi del ruolo conosciuti solo tramite la cartella/preavviso, la competente è la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'agente della riscossione, anche se diversa dall'Ufficio che ha formato il ruolo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di 60 giorni per l'appello non è compromesso se la notificazione è diretta a un ufficio periferico diverso da quello formalmente competente: la regola della validità della notificazione ad ufficio diverso si applica anche al decorso dei termini e, per estensione, alla validità del ricorso in primo grado.
Cass. civ., sent. n. 23349/2004
La distinzione interna tra uffici dell'Agenzia delle Entrate deriva da atti interni privi di efficacia verso il pubblico; quindi la notifica ad un ufficio diverso non produce effetti invalidanti dell'impugnazione e l'ufficio destinatario ha l'onere di trasmettere la documentazione a quello competente.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 4055/2015; 29645/2008; 15718/2009; 3727/2010; cfr. anche Cass. 20671/2014)
È consolidato che la notifica dell'atto di impugnazione a un ufficio dell'Agenzia diverso da quello che aveva emesso l'atto impugnato non comporta nullità né decadenza dell'impugnazione, per i principi di unità dell'Agenzia, effettività della tutela e natura impugnatoria del processo tributario.
Massime di principio
- La notifica del ricorso a un ufficio diverso all'interno della stessa Agenzia delle Entrate non rende l'impugnazione inammissibile: si deve considerare valida e l'ufficio destinatario ha l'obbligo di trasmettere l'atto a quello competente.
- Quando i vizi del ruolo (o dell'atto impositivo) sono noti al contribuente solo tramite la cartella di pagamento o il preavviso, la Commissione tributaria provincialmente competente è quella della sede dell'agente della riscossione, non necessariamente quella dell'Ufficio che ha formato il ruolo.
- I criteri sostanziali (effettività della tutela, principio di buona fede e collaborazione) prevalgono sulle formalità interne dell'organizzazione amministrativa per evitare l'esclusione dal processo per ragioni meramente formali.
- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ufficio destinatario dell'impugnazione difficilmente determina l'accoglimento dell'eccezione quando l'atto è stato effettivamente notificato a un organo individuato e la normativa/jurisprudenza richiede che l'amministrazione provveda alla trasmissione interna e si difenda comunque sostanzialmente.
- In casi analoghi il contribuente deve comunque documentare la correttezza della notifica al soggetto identificato; l'ufficio destinatario è invece tenuto a rispettare l'obbligo di collaborazione e ad attivare la trasmissione interna all'ufficio competente.
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